Spese veterinarie: pagamenti tracciabili e nuovo tetto di spesa

Quali sono le spese veterinarie che si possono portare in detrazione? Cos’è cambiato rispetto all’anno scorso? Quali documenti è necessario presentare per fruire della detrazione del 19% di queste spese nel modello 730 o nel modello Redditi?

Per le spese veterinarie sostenute nel 2020 si ha il diritto ad usufruire di una detrazione d’imposta del 19% calcolata nel limite massimo di 500 euro, con una franchigia di 129,11 euro. La detrazione massima consentita è pari a 70 euro (il 19% di 371 euro) al contrario di quanto previsto per gli anni precedenti, quando il limite massimo era di 387,34 euro.

Quali sono le spese oggetto di detrazione e chi può fruire della detrazione del 19%?

Le spese veterinarie che danno luogo alla detrazione d’imposta del 19% sono quelle relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario, quelle per l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario, le analisi di laboratorio e gli interventi presso le cliniche veterinarie.

In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi speciali per gli animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.

La detrazione spetta:

  • al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
  • per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Quali sono i documenti da presentare per beneficiare della detrazione?

  • Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
  • Scontrino dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati;
  • Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

Si ricorda che per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario ma è necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti tutti i dati riportati nei punti precedenti.

La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali: infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).

La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome.

Attenzione alla modalità di pagamento

Per le spese sostenute nel 2020 è stato stabilito che la detrazione spetterà soltanto nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta con mezzi tracciabili, come:

  • bonifici bancari o postali;
  • ulteriori sistemi tracciabili, diversi da quello in contanti, previsti dall’art.23 del D. 241/97, tra cui le carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari.

Queste spese, quindi, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, fatta eccezione per l’acquisto di farmaci o per le prestazioni del medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN. Riguardo a quest’ultimo aspetto, tuttavia, si attendono maggiori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Denisa Mema – Centro Studi CGN