Superbonus: come rimediare ad un bonifico non “dedicato”?

È oramai noto che con gli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. “Decreto Rilancio”) sia stata introdotta l’importante agevolazione del Superbonus che permette una detrazione del 110% per specifici interventi in ambito di efficientamento energetico, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ma quali sono le modalità per usufruire di tale detrazione?

Secondo i primi chiarimenti di carattere interpretativo forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24/E dell’8 agosto 2020, il contribuente ha la facoltà di poter scegliere tra diverse soluzioni:

  1. il cosiddetto “sconto in fattura”. In questa ipotesi il fornitore decide di convertire il corrispettivo che gli spetterebbe per i lavori effettuati, in credito d’imposta, che potrà a sua volta essere ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  2. la cessione del credito. Tramite questa opzione vi è la possibilità di cedere la detrazione spettante sotto forma di credito d’imposta dell’importo corrispondente ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni;
  3. l’indicazione nel 730 o nel Modello Redditi. Questa è la forma più classica che permette di beneficiare della detrazione inserendo la spesa in questione nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

In relazione a quest’ultima alternativa, è bene fare un’attenta valutazione: il contribuente potrà beneficiare di tutta la detrazione al 110% solo se quest’ultima troverà capienza nell’imposta annua, che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

Se per l’opzione dello sconto in fattura non è necessario conservare e presentare alcun pagamento perché di fatto non vi è un pagamento, per l’opzione di cessione del credito e per la scelta di portare la spesa in detrazione nel 730 o nel Modello Redditi, il contribuente dovrà, oltre che assolvere agli adempimenti richiesti, comprovare il sostenimento della spesa.

Nella sopra menzionata Circolare è stato precisato che anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:

  • causale del pagamento, con riferimento alla norma dell’intervento effettuato;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del versamento.

È facile riconoscere che questa tipologia di bonifico corrisponde esattamente a quella utilizzata in precedenza (tutt’ora valida) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero di risparmio energetico, che consente agli istituti bancari e postali di operare una ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) nei confronti del destinatario del pagamento (art. 25 del DL n. 78 del 2010).

Dunque anche per il Superbonus possono essere utilizzati gli stessi modelli predisposti dagli istituti di pagamento.

Un bonifico che non presenta le caratteristiche richieste preclude l’accesso al Superbonus?

Sappiamo che nel caso degli interventi sopra citati, che sono al di fuori della sfera “Superbonus”, il contribuente che per errore ha utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” oppure non lo ha compilato correttamente, non perde il diritto all’agevolazione in quanto potrà:

  • sempre ripetere il bonifico;

oppure

  • farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.

Per quanto concerne il Superbonus, l’opzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, detta anche “corretta contabilizzazione”, non è espressamente prevista. Pertanto, ad oggi, senza ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’unico modo per non perdere il beneficio che tale agevolazione comporta e quello di ripetere l’operazione di bonifico.

Per approfondire l’argomento, si consiglia la lettura del seguente articolo: Bonus ristrutturazione: come rimediare ai bonifici errati?

Elisabetta Marsano – Centro Studi CGN