Acconto IMU 2021: le principali novità

Il 16 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata dell’IMU 2021 per i possessori di immobili, quali proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi. Chiariamo quali sono le principali novità di quest’anno.

La Legge 160/2019 (art.1 comma 738 e seguenti) ha ridisegnato la normativa della precedente IMU.

In particolare, il pagamento della rata di giugno deve tener conto degli immobili posseduti nel primo semestre dell’anno in corso, quindi non più calcolando l’IMU annua e dividendola in due rate di uguale importo, come invece prevedeva la vecchia IMU.

Per esempio, nel caso di acquisto di un immobile il 1° aprile, per l’acconto di giugno, verrà versata l’IMU calcolata per i soli tre mesi di possesso del primo semestre (aprile-maggio-giugno), mentre a saldo verrà poi effettuato il conguaglio dell’imposta calcolato sull’IMU annua dovuta per l’intero periodo di possesso durante l’anno (9 mesi) con le nuove aliquote 2021.

Oltre al calcolo dell’imposta, ecco le altre principali novità IMU 2021 introdotte dalla Legge di Bilancio n.178/2020:

  • Pensionati residenti all’estero: IMU ridotta del 50%.
  • Esenzione IMU per determinati immobili a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
  • Prolungamento esenzione per immobili oggetto di calamità naturali.

Esaminiamo in dettaglio le agevolazioni previste.

Pensionati residenti all’estero

Il comma 48 prevede che, a partire dal 1° giugno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU sia applicata nella misura del 50%.

L’agevolazione non riguarda solo gli italiani residenti all’estero ma chiunque sia proprietario o usufruttuario di un’unità immobiliare ad uso abitativo in Italia, indipendentemente dalla sua cittadinanza, e sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

La riduzione si applica ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo che riduce l’imposta dovuta del 50%. Non si tratta quindi di un’assimilazione all’abitazione principale come avveniva con la precedente IMU per i pensionati residenti all’estero e iscritti all’Aire, agevolazione abolita dal 2020.

Esenzione IMU causa Covid-19

Il comma 599 prevede che “in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria” relativa ai seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

È appena stata prevista, inoltre, in sede di conversione del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” con l’art. 6-sexies, l’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del citato Decreto, questo a seguito del perdurare degli effetti connessi all’emergenza COVID-19.

Si tratta degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19”, cioè i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d’impresa/lavoro autonomo o titolari di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’anno 2019.

Calamità naturali

La legge di Bilancio 2021, infine, ha allungato il regime di esenzione IMU, già previsto per gli immobili oggetto di calamità naturali (come gli eventi sismici). Precisamente il comma 1116 ha stabilito che per i Comuni delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, l’esenzione prevista dall’art. 8 comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati ma non oltre il 31 dicembre 2021.

Daniela Santin – Centro Studi CGN