L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul “bonus acqua potabile”, che si pone l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Chiariamo a chi spetta il bonus, qual è la spesa massima ammissibile e quali sono le modalità di presentazione della domanda.
È stato pubblicato, infatti, il provvedimento prot. n. 153000 del 16/6/2021, a cura dell’Agenzia delle Entrate, inerente i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Il credito d’imposta spetta:
- alle persone fisiche;
- ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d’imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.
L’arco temporale di riferimento per la fruizione del bonus focalizza l’attenzione sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Ai fini dell’imputazione delle spese occorre fare riferimento:
- per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento;
- per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del “criterio della registrazione”, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza.
Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, si rende obbligatoria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’importo delle spese sostenute nell’anno precedente, compilando un apposito modello denominato “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” da trasmettere esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, mediante il servizio web oppure i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta è pari al 50 per cento delle spese complessive risultanti dalla comunicazione, tenendo presente che l’ammontare complessivo delle spese non può essere superiore:
- per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare,
- per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Posto che la legge prevede uno stanziamento destinato al bonus pari a euro 5 milioni per gli anni 2021 e 2022, in caso di superamento, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa previsto all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo oppure in compensazione. Gli altri soggetti beneficiari, invece, esclusivamente in compensazione.
Una successiva risoluzione istituirà un apposito codice tributo per la compilazione del modello F24.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN