Decreto sostegni: novità nel quadro RB

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni al quadro RB del Modello Redditi SP 2021, recependo le novità introdotte dal decreto Sostegni (DL n.41/2021) in materia di detassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.

Come noto, il DL n. 34/2019, intervenendo sull’art. 26 del TUIR, aveva stabilito che potessero essere esclusi da tassazione i redditi derivanti dalla locazione degli immobili abitativi qualora i relativi canoni non fossero stati percepiti, a condizione che il mancato incasso fosse comprovato da un’intimazione di sfratto o da un’ingiunzione di pagamento. Questo senza dover attendere la convalida di sfratto, come disponeva la previgente disciplina.

Ma l’agevolazione era prevista esclusivamente con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020 in poi, con l’evidente disparità che si creava nei confronti dei titolari di contratti già in essere alla data del 1° gennaio 2020, per i quali restava applicabile la vecchia norma che prevedeva l’obbligo di attendere la convalida di sfratto per morosità.

Il decreto Sostegni (DL n.41/2021) è intervenuto abrogando la vecchia previsione sulla decorrenza e disponendo che la detassazione dei canoni di locazione non riscossi dal 1° gennaio 2020 spetti ai contribuenti a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Con l’aggiornamento dell’8 giugno 2021, le istruzioni al Modello Redditi SP 2021 sono state modificate per recepire le novità di cui sopra. Da quest’anno, se una società semplice, proprietaria di un immobile concesso in affitto, ha recapitato un’ingiunzione di pagamento o un’intimazione di sfratto al conduttore moroso può dichiarare esclusivamente la rendita immobiliare. Nello specifico, nei righi RB1 – RB12 del quadro RB del Modello Redditi SP 2021, supponendo che sia proprietaria di un fabbricato con rendita catastale rivalutata pari a 500 euro, potrà inserire:

  • il codice 4 nella colonna 7 “casi particolari”;
  • nessun importo nella colonna 6;
  • la rendita catastale rivalutata di 500 euro nella colonna 9.

Ad oggi nessuna modifica è stata inserita nelle istruzioni al Modello Redditi PF 2021 e al Modello 730/2021 che, pertanto, riportano ancora la vecchia distinzione tra i contratti stipulati fino al 31/12/2019 e quelli stipulati dal 1° gennaio 2020.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/

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