Detraibilità delle spese mediche pagate a rate

Si può detrarre una spesa medica pagata a rate stipulando un finanziamento che sarà pagato nel corso dell’anno successivo? In attesa che arrivino chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate, affrontiamo due casi pratici.

Come ormai noto, i commi 679 e 680 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), dispongono che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), a partire dal 1° gennaio 2020, la detrazione del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Sono escluse dall’obbligo del pagamento tracciabile le spese inerenti l’acquisto di medicinali (farmaci da banco), dispositivi medici o prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

Questo significa che quasi tutte le spese che danno luogo alla detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate mediante l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione fiscale.

Il pagamento di tali oneri deve avvenire quindi mediante bonifico bancario o postale o ulteriori sistemi di pagamento “tracciabili”, diversi dal contante, previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altre modalità di versamento bancario o postale (come ad esempio MAV e bollettini postali).

Con l’interpello n. 230 del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per sistemi di pagamento devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Rientrano tra gli strumenti di pagamento tracciabili i pagamenti effettuati tramite istituti di moneta elettronica autorizzati mediante applicazioni via smartphone che, tramite l’inserimento del codice IBAN e del numero di cellulare, permettono di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.

Non possono essere considerati tracciabili i pagamenti effettuati tramite circuiti di credito commerciali. Il circuito di credito commerciale è un sistema attraverso cui avviene lo scambio di beni e servizi che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’articolo 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

E nel caso di spese mediche sostenute nel 2020 e pagate a rate anche nel corso del 2021, si può beneficiare della detrazione fiscale nel modello 730/2021? In attesa che arrivino chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate, al momento possiamo distinguere due casi.

Se il pagamento rateale è concesso direttamente dall’esercente senza l’intervento della finanziaria, si applica il principio di cassa. L’esempio più comune è quello di uno studio dentistico che concede una dilazione di pagamento al paziente a cui ha impiantato una protesi dentale. In tale caso, il contribuente potrà detrarre solamente quanto effettivamente versato all’esercente nel corso del 2020.

Se il pagamento rateale viene effettuato stipulando un finanziamento tramite una finanziaria, l’onere si considera interamente sostenuto nello stesso anno come da fattura, anche se le rate saranno pagate nell’anno successivo. Ai fini delle detrazione fiscale non rileva la restituzione del debito a rate tra il contribuente e la finanziaria.

È opportuno che la fattura dell’onere di cui si chiede la detrazione fiscale riporti la modalità di pagamento prescelta (modalità di pagamento: “finanziamento”). Oltre alla fattura può essere utile esibire e conservare copia di ulteriore documentazione che attesti il finanziamento in corso (contratto con la finanziaria, piano di rateazione, etc…).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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