Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove regole UE sull’e-commerce, recepite in Italia con il D.Lgs. n. 83/2021, che incide sia sulle disposizioni in materia di IVA e di cessioni intracomunitarie effettuate a soggetti privati, sia di facilitazioni per i soggetti economici coinvolti. Dopo un primo rinvio, diventa operativo un importante cambiamento in tema di regime IVA applicabile alle vendite a distanza in campo intracomunitario. Le novità sono tante e, di seguito, vi forniamo un quadro generale delle principali.
Tra le novità più significative, segnaliamo la nuova soglia unica annua di € 10.000 per la tassazione nel Paese di partenza portata dal D.Lgs. n. 331/1993 conv. con mod. nella L. n. 427/1993 noto per l’introduzione delle disposizioni in tema di operazioni intracomunitarie.
La novità è contenuta nel combinato degli artt. 38bis e 41 del predetto D.Lgs. n. 331/1993. Il primo (art. 38bis) definisce le vendite a distanza intracomunitarie, mentre il secondo (art. 41) integra le disposizioni concernenti le cessioni intracomunitarie non imponibili.
In buona sostanza, viene prevista l’imposizione dell’IVA nello Stato membro di partenza delle vendite a distanza intracomunitarie verso consumatori finali, tenendo presente però il limite del cedente della soglia di € 10.000.
Pertanto, le vendite a distanza intracomunitarie effettuate verso i consumatori finali saranno soggette al trattamento IVA delle prestazioni o cessioni nazionali, fino a concorrenza dell’importo annuo di € 10.000. Oltre tale limite il soggetto economico IVA dovrà applicare l’IVA del Paese di destinazione del bene.
Il limite si applica sull’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali stabiliti in Paesi UE diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intracomunitarie nella UE se esse non hanno superato nell’anno solare precedente € 10.000 e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato.
Sono escluse le cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore.
Il cedente deve essere stabilito in un solo Paese UE. È comunque salva l’opzione per l’imponibilità nello Stato membro di destinazione se il cedente non ha superato tale limite monetario.
Ciò rappresenta un vantaggio per le realtà economiche più ridotte che operano occasionalmente verso consumatori finali in ambito UE, che così superano le difficoltà nell’applicazione dell’IVA del Paese di destinazione.
Per potere realizzare quanto sopra, dal 1° luglio 2021:
- cambia il cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico che comprenderà anche le vendite a distanza e le prestazioni di servizi rese a consumatori finali;
- viene introdotto il regime OSS (One StopShop), al fine di semplificare gli obblighi IVA:
- per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’UE;
- per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo;
- viene introdotto il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a € 150.
Per l’adesione ai nuovi regimi speciali OSS (UE e non UE) e IOSS, l’Agenzia delle Entrate, nel suo sito web, ha già messo a disposizione dei soggetti economici le schede informative e i servizi utili per l’accesso.
Infine, tra le altre novità portate dal D.Lgs. n. 83/2021, dal 1° luglio 2021 viene meno l’esenzione IVA per i beni importati di valore inferiore a € 22.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo