Scatta l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno per i soggetti che nel corso del 2020 hanno beneficiato delle norme di esonero dal versamento dell’imposta per effetto dei decreti legati all’emergenza pandemica da Covid-19.
L’adempimento riguarda gli esercenti attività nel comparto turistico e alberghiero, esentati dal versamento della prima rata dell’IMU dal decreto Rilancio e poi anche dal versamento del saldo con il decreto Agosto, unitamente agli esercenti attività nell’ambito dello spettacolo. I decreti Ristori hanno esteso l’esenzione dal versamento del saldo alle attività maggiormente colpite dalle restrizioni autunnali.
Il chiarimento arriva direttamente dal Dipartimento delle Finanze con le nuove FAQ pubblicate sul portale del MEF in data 8 giugno 2021.
La risposta del dipartimento ministeriale riguarda il corretto assolvimento dell’obbligo dichiarativo nel caso in cui, nel 2020, si sia fruito delle esenzioni previste per i comparti economici più duramente colpiti dalla pandemia dai provvedimenti legislativi di cui agli articoli 177 del D.L. n. 34/2020, 78 del D.L. n. 104/2020, 9, 9-bis e 9-ter del D.L. n. 137/2020. Le norme si incrociano con quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 769, L. n. 160/2019), secondo cui la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il “Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta”, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
I soggetti passivi che fruiscono del beneficio in oggetto sono obbligati, pertanto, a presentare la dichiarazione IMU barrando per gli immobili interessati la casella “esenzione”. La ratio della posizione del MEF tiene conto del fatto che l’obbligo dichiarativo va assolto ogniqualvolta ricorrano nuovi presupposti che determinano un diverso ammontare dell’imposta e comunque in ogni caso in cui, come per le esenzioni disposte in concomitanza del dilagare della pandemia, ai Comuni mancano gli elementi informativi che concorrono alla determinazione dell’ammontare del tributo.
Si tratterà di un adempimento che non dovrà essere ripetuto al venir meno delle condizioni, come sostiene lo stesso MEF. Si tratta di agevolazioni legate all’emergenza Covid-19, di carattere temporaneo per espressa previsione di legge. La situazione di emergenza e la contingenza delle misure sono elementi conosciuti dai Comuni e, pertanto, l’obbligo dichiarativo per comunicare la fine dell’esenzione non dovrà nuovamente essere assolto.
È il caso di evidenziare che la dichiarazione IMU non ha valore costitutivo delle agevolazioni in commento. Ne deriva che l’omessa dichiarazione non comporta la decadenza del beneficio bensì resta applicabile un’autonoma sanzione.
L’impianto sanzionatorio attuale prevede, per effetto dell’art. 1 comma 775 della L. 160/2019, il seguente regime: “In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500”. Rispetto al vecchio sistema, viene meno la previsione della dichiarazione inesatta. Stando così le cose, per il caso in esame, si dovrebbe applicare il minimo di 50 euro.
La scadenza è stata riportata al 30 giugno (art. 1 comma 769, della legge n. 160/2020) rispetto a quanto previsto per le annualità 2018 e 2019 che hanno osservato la scadenza dell’adempimento al 31 dicembre (art. 3-ter del D.L. n. 34/2019), con le seguenti modalità:
- diretta al Comune destinatario che ne rilascerà ricevuta di presentazione;
- per posta certificata per raccomandata;
- telematicamente, laddove previsto, tramite i canali Entratel o Fisconline.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN