A seguito della pubblicazione della Circolare del 26 maggio 2021, n. 77, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito a seguito di accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 ottobre 2017.
L’accordo sindacale di cui sopra, stipulato ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è stato recepito con Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2019, n. 104125.
Il Fondo di solidarietà è stato istituito con lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito ai dipendenti, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti, nelle ipotesi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Sono invece esclusi i dirigenti.
Pertanto, le causali di intervento del Fondo sono le seguenti:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà.
La soglia dimensionale (mediamente più di tre dipendenti) deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
Il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario nei confronti dei soggetti aderenti al medesimo Fondo interessati dalla sospensione dell’attività lavorativa ovvero dalla riduzione dell’orario di lavoro.
L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione dell’integrazione salariale, con i relativi massimali. Per quanto compatibile all’assegno ordinario si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria.
Inoltre, per l’accesso alla prestazione, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Tuttavia, per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali previste per l’intervento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Per ciascuna unità produttiva i trattamenti non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il beneficio di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Inoltre, al fine dell’erogazione della prestazione, il lavoratore durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro non deve svolgere attività lavorativa in favore di soggetti terzi e deve impegnarsi in un percorso di riqualificazione.
La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e per la paga oraria è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle competenti Organizzazioni sindacali territoriali e nazionali delle Parti firmatarie dell’accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le Parti. L’intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 20 per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti.
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai soggetti di cui sopra la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o dei soggetti sopra detti da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta.
L’accesso dei soggetti alla prestazione avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell’erogazione.
Le domande di accesso all’assegno ordinario sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati:
- al Fondo è dovuto mensilmente un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti e sino a 15 dipendenti. Il contributo dovuto è invece pari allo 0,65% per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti. I contributi sono calcolati sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione. Il contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso che non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS per i lavoratori con più di 5 dipendenti). I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del citato Fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo;
- in caso di erogazione dell’assegno ordinario è inoltre dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Le posizioni contributive assegnate ai datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali (cfr. Allegato n. 2 della Circolare Inps n. 77/2021 riportante i codici ATECO), dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “0S”, che, a partire da marzo 2020, assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
L’attribuzione di tale codice “0S” alle matricole così individuate avverrà, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza.
Per quanto riguarda i datori di lavoro che presenteranno domanda di iscrizione all’Inps successivamente alla data di pubblicazione Circolare di cui si tratta (26 maggio 2021), si sottolinea che l’attribuzione del codice “0S” alla nuova matricola verrà effettuata ad opera delle strutture dell’Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Ai datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 3 dipendenti ovvero più di 15 computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tali limiti i rispettivi codici autorizzazione:
- “6G”, che assume il nuovo e più ampio significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale e Azienda con più di 3 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di solidarietà per le attività professionali”;
- “2C”, che ha il più ampio significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà per le attività professionali”, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni.
In entrambi i casi sopra esposti viene pertanto escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Ogni variazione della media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione dovrà pertanto essere comunicata alla Struttura competente a cura del datore di lavoro.
Con riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige l’attribuzione del codice di autorizzazione “0S” alle relative matricole avverrà, esclusivamente, a opera delle Strutture territoriali competenti, su richiesta dei datori di lavoro da presentare tramite il “Cassetto previdenziale Aziende”.
A decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45% per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di 3 e 15 dipendenti e pari allo 0,65% per i datori di lavoro con media occupazionale con più di 15 dipendenti, sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.
Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno l’elemento <AltreADebito> indicando nel campo <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M179”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >3 a 15 dipendenti)” ovvero il codice “M189”, avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – aprile 2021 (da >15 dipendenti)”.
L’Inps con Messaggio dell’11 giugno 2021, n. 2265 ha inoltre chiarito che i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di 3 e 5 dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.
Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende interessate dovranno fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021.
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare n. 77/2021 (16 agosto 2021).
I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il codice di autorizzazione “0S” e l’eliminazione del codice “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo entro il 16 agosto 2021, indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso “L220”.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato