Le società poste in liquidazione prima del 31 gennaio 2020 e che hanno richiesto il contributo a fondo perduto dovranno restituire gli importi ricevuti in quanto non spettanti. A ribadirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021.
Già con la Circolare n. 22/E del 2020 l’Agenzia aveva avuto modo di esprimersi in tema di contributo a fondo perduto, chiarendo che sarebbe stato erogato, ai sensi del decreto rilancio (DL n. 34/2020), soltanto alle imprese la cui fase di liquidazione era stata avviata prima della data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020). Ciò in quanto per questi soggetti l’attività ordinaria risulta palesemente interrotta per motivi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Al contrario, hanno potuto usufruire dell’agevolazione in esame i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente al 31 gennaio 2020.
Con la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 l’Amministrazione è tornata sul tema, stavolta con riferimento al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni (DL n. 41/2021). Anche in questo caso, avranno l’accredito sul conto corrente bancario tutti i soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, purché “non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)”.
Per tale motivo, tutte le imprese poste in liquidazione dopo la data del 31 gennaio e che si sono affannate per inviare l’istanza di contributo entro il 28 maggio hanno sbagliato, non ne avevano diritto e dovranno restituire il bonus ricevuto.
Nessuna variazione sulla verifica della condizione del limite di fatturato e sulle regole di calcolo del fatturato medio mensile. Come era stato evidenziato nella Circolare n. 22/E del 2020, per la verifica del requisito dei ricavi occorre far riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Ai fini della determinazione della riduzione di fatturato medio mensile, il calcolo dovrà tenere conto di tutti i mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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