Alla conclusione del rapporto di agenzia, spettano all’agente le indennità di fine rapporto, a norma degli artt. 1751 e 1751 bis del c.c. Tra le indennità spettanti rientrano quelle erogate dall’ENASARCO, appunto il FIRR, e quelle erogate dalla casa mandante e spettanti all’agente in base a determinati accordi e condizioni.
Il FIRR è un’indennità di fine rapporto finanziata dalle case mandanti e dovuta a tutti gli agenti e rappresentanti, siano essi persone fisiche o società.
Il contributo è determinato in base al totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, alla tipologia del mandato (mono o plurimandatario) e al numero di mesi di durata del rapporto. Il calcolo è poi effettuato sulla base di aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi.
Sotto l’aspetto fiscale le indennità liquidate subiscono un diverso trattamento, a seconda che il soggetto percettore sia persona fisica, società di persone o società di capitali.
FIRR percepito da persona fisica
Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche, come dettato dall’art.56 c.3 lett. a) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa del soggetto percipiente, ma costituiscono reddito di lavoro autonomo, come previsto dall’art.53 c.2 lett. e) del TUIR.
Pertanto, tali indennità costituiscono, per la persona fisica, un reddito di lavoro autonomo soggetto a tassazione separata (quadro RM1 del modello Redditi PF, ai sensi dell’art.17 c.1 lett. d) del TUIR, con opzione per la tassazione ordinaria. Sull’importo erogato viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%.
L’importo versato all’agente e la ritenuta operata e successivamente versata all’Erario saranno certificate dall’ENASARCO tramite l’invio al soggetto percipiente di una certificazione.
In particolare andrà indicato:
- nella colonna 1 la lettera “A” corrispondente la tipologia di reddito percepito (ovvero le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche);
- nella colonna 2 l’anno di insorgenza del diritto a percepire tale reddito ovvero, in caso di anticipazioni, l’anno 2020;
- nella colonna 3 l’ammontare dell’indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella colonna 4 la somma degli importi percepiti nel 2020 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, andrà indicato l’importo di colonna 3;
- nella colonna 5 l’ammontare delle ritenute d’acconto subite nel 2020 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella colonna 6 la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).
Nel caso in cui il contribuente intenda optare per la tassazione ordinaria si dovrà barrare la casella di colonna 7, e andrà poi compilato il rigo RM15, mentre nel caso di tassazione separata non andrà compilato il rigo RM14 in quanto, come si evince dalle istruzioni alla compilazione, in tale rigo vanno riportati i redditi soggetti a tassazione separata “per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte”: dato che la ritenuta a titolo di acconto è già stata operata dal soggetto che ha liquidato l’indennità, non è dovuto il versamento del relativo acconto del 20%.
FIRR percepito da società di persone
Nel caso di indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone, l’importo percepito non concorre alla formazione del reddito della società, ma è assoggettato a tassazione separata (quadro RM di Unico), in capo ai soci, nell’anno di percezione, così come previsto dall’art.56 c.3 lett. a) del TUIR, con opzione per la tassazione ordinaria.
Anche in questo caso, come per le persone fisiche, l’importo erogato dall’ENASARCO è assoggettato a ritenuta d’acconto del 20% e deve essere certificato.
FIRR percepito da società di capitali
Se l’indennità di fine rapporto è percepita da un soggetto costituito in forma di società di capitali, costituisce componente positivo del reddito d’impresa secondo il principio di competenza ed è assoggettato ad IRES; in questo caso, non può beneficiare della tassazione separata.
La contabilizzazione del contributo FIRR dovuto dalla casa mandante si diversifica nel caso in cui il versamento del contributo si riferisca ad un agente con rapporto di agenzia di durata ultrannuale o iniziato/interrotto durante l’anno.
Rapporto di lavoro di durata ultrannuale
Nel caso in cui l’agente abbia avuto un rapporto con la casa mandante per tutto l’esercizio solare, la casa mandante al 31.12 dovrà effettuare una scrittura contabile, al fine dell’imputazione del costo FIRR alla voce B.7 “Costi per servizi” del C.E.; al momento del versamento della quota FIRR dovrà rilevare l’uscita di banca a saldo del debito.
Rapporto di lavoro per parte dell’anno
Qualora un agente interrompa il rapporto di lavoro con la casa mandante nel corso dell’anno, nel momento in cui si verifica tale situazione la casa mandante dovrà contabilizzare il contributo spettante all’agente dimissionario per la parte compresa dal 1.1 o dalla data di inizio del rapporto (se successiva) fino alla data di cessazione del rapporto; al momento del versamento del contributo all’ENASARCO verrà rilevata la contabilizzazione dell’uscita di banca a saldo del debito.
Tali indennità non sono soggette a Iva, essendo di natura risarcitoria, e a fini previdenziali non devono essere assoggettate al contributo ENASARCO.