Pensioni estere: quale trattamento fiscale?

Per la legge italiana qualunque soggetto che possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è obbligato a dichiararli all’Amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa. Anche i redditi da pensione rientrano in questa casistica, che analizziamo brevemente.

Concetto di “non residente”

I non residenti in Italia, se tenuti alla presentazione della dichiarazione in Italia, devono utilizzare il Modello Redditi PF.

Per essere considerati residenti all’estero esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
  • non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati “residenti” in Italia.

Si è considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, anche nel caso in cui si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Pensioni erogate a cittadini residenti all’estero

Le pensioni corrisposte a soggetti residenti in Stati esteri da enti residenti nel territorio italiano o da stabili organizzazioni nel territorio stesso sono imponibili in linea generale in Italia.

Con molti Stati esteri sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato individua i propri residenti fiscali.

Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni corrisposte a dipendenti pubblici o a lavoratori privati.

Il pensionato residente all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione). A tal fine il pensionato dovrà presentare apposito modello alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata.

Per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che desiderano ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi possono presentare la richiesta di rimborso al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

L’istanza deve contenere necessariamente l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente autorità fiscale, e la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

Pensioni estere erogate a residenti in Italia

Sono definite pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito del lavoro ivi prestato, e percepite da un soggetto residente in Italia.

Anche in questo caso si deve ricorrere alle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, ove presenti, in base alle quali le pensioni estere sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di:

  • pensioni pubbliche, cioè  erogate da uno Stato estero o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale; in linea generale, tali pensioni sono imponibili solo nello Stato da cui provengono;
  • pensioniprivate, corrisposte cioè da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico; generalmente, tali pensioni sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.

Svizzera:

  • le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; altrimenti sono tassate solo in Italia;
  • le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) o le rendite SUVA non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Francia:

  • le pensioni private sono tassate generalmente solo in Italia (le pensioni erogate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati);
  • le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese, altrimenti sono tassate solo in Francia.

Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela:

  • le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Belgio, Germania:

  • le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
  • le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella estera; se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Canada:

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera i 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.

Nel caso siano state percepite pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche, esse sono tassabili esclusivamente in Canada.

Per il trattamento delle pensioni provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole Convenzioni.

Dichiarazione dei redditi e credito d’imposta

Devono essere sempre dichiarate nella Sezione I del quadro C del 730 ovvero RC di Unico le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia, prodotti in un Paese estero con il quale:

  1. non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni;
  2. esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
  3. esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Solo nei primi due casi, il contribuente ha diritto ad un abbattimento sull’imposta IRPEF di pari ammontare per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo (art. 165 del TUIR).

Tale credito d’imposta non può comunque superare la quota IRPEF relativa al reddito estero.

Nel terzo caso, invece, se i redditi sono stati tassati anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente residente in Italia ha diritto al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, mediante richiesta alle autorità estere competenti e secondo le procedure da questa stabilite.

Rita Martin – Centro Studi CGN