Ulteriore rinvio per la riforma dello sport da parte del governo Draghi. Gran parte delle nuove norme che regolano il mondo dello sport entreranno in vigore alla data del 31 dicembre 2023. Quali sono i dettagli e le motivazioni del rinvio?
Un passo indietro per la riforma dello sport. Se ne riparlerà nel 2024. In un primo momento, il governo Draghi aveva deciso di approvare le nuove regole che disciplinano il mondo dello sport. Successivamente, non convinto fino in fondo del contenuto della riforma e timoroso per le eventuali ricadute sugli enti già duramente colpiti dagli effetti della pandemia, il governo ha deciso di rinviare l’entrata in vigore della riforma al 2024.
Tra le varie disposizioni che regolamentano il settore dello sport c’è veramente di tutto: le norme che riguardano gli enti dello sport e il lavoro sportivo, le norme che regolarizzano le attività dei procuratori, le norme che riordinano la normativa degli impianti sportivi, le norme che semplificano l’intero settore dello sport, degli sport invernali e quelle che regolamentano le prestazioni sportive amatoriali e la nascita della nuova figura professionale dello sportivo amatore.
Quali disposizioni vengono prorogate al 2024?
Sono cinque i decreti legislativi della riforma dello sport che l’articolo 30 commi da 7 a 11 del D.L. 41/2021 (decreto sostegni) proroga alla data del 31 dicembre 2023. Eccoli elencati qui di seguito:
- il d.lgs 36 del 28 febbraio 2021 recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici (viene prorogata al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli dal 25 al 37);
- il d.lgs 37 del 28 febbraio 2021 recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
- il d.lgs 38 del 28 febbraio 2021 che reca misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
- il d.lgs 39 del 28 febbraio 2021 che reca semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
- il d.lgs 40 del 28 febbraio 2021 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Quali disposizioni non sono state oggetto di rinvio?
Entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 gli articoli da 1 a 24 e da 38 al 50 del decreto legislativo 36/2021 che riguarda gli enti e il lavoro sportivo. In buona sostanza, si tratta delle norme che regolano la personalità giuridica delle associazioni, l’assenza di fine di lucro, il riconoscimento ai fini sportivi, la costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche.
Tra le novità che entreranno in vigore dal 2022, la definizione di sport contenuta nell’articolo 2 del d.lgs 36/2021 che definisce “sport qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole, che attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli” e la definizione di lavoratore sportivo, definito come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo”.
La riforma dello sport rappresenta una vera e propria rivoluzione per tutto il mondo dello sport, per certi versi molto attesa, per altri veramente temuta e criticata, perché se da un lato le nuove norme avrebbero dato diverse tutele ai professionisti e dilettanti dello sport, dall’altro si sarebbero ulteriormente aggravati gli oneri a carico di associazioni e società sportive (gestori di palestre e piscine, giusto per citare qualche esempio) che sono state duramente danneggiate dalla pandemia.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN