Regime speciale IVA: libri, periodici e quotidiani

In questo articolo prendiamo in considerazione un caso particolare di regime IVA “monofase”, quello dell’editoria, riepilogando le sue caratteristiche e le conseguenti ricadute pratiche sulla gestione operativa.

L’IVA, normalmente tributo “plurifase” applicato sul valore aggiunto, grava sul consumatore finale (contribuente di fatto) anche se adempimenti contabili e versamento all’Erario competono e gravano sui consumatori intermedi, titolari di partita IVA (contribuente di diritto). L’imposta viene quindi pagata in tutti i passaggi intermedi nella misura corrispondente all’incremento che il bene o il servizio subisce.

Esistono, però, alcuni speciali sistemi di determinazione dell’imposta, denominati “monofase”, dei quali fa parte quello previsto dall’art.74 c.1 lett. c) del DPR 633/72. In base a tale sistema viene individuato il soggetto di fatto (che è sempre il consumatore finale), mentre il soggetto di diritto è solo il primo soggetto che partecipa al processo economico di produzione/commercializzazione.

Sono destinatari di regime “monofase”:

  • commercio di sali e tabacchi
  • commercio di fiammiferi
  • vendita al pubblico di biglietti per il trasporto urbano di persone
  • prestazioni dei gestori di telefoni messi a disposizione del pubblico.

Riguardo al regime “monofase” dell’EDITORIA, il pagamento dell’IVA spetta ad un solo soggetto (l’editore), restando valido il fatto che il consumatore finale sarà quello cui l’imposta farà carico.

Pertanto, l’editore è l’unico soggetto passivo d’imposta; tutti gli altri soggetti intermedi (distributori o commercianti) restano esclusi dall’imposta, fino all’acquirente finale.

Infatti, nel commercio di prodotti editoriali, la cessione soggetta ad IVA si realizza tra editore e consumatore finale, mentre i soggetti intermedi non sono né giuridicamente, né fiscalmente parti della compravendita.

Per la cessione di tutti i prodotti editoriali, escluse le pubblicazioni pornografiche e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, per l’acquisto della carta e per le prestazioni di servizio relative alla produzione del prodotto editoriale, si applica l’aliquota ridotta del 4%.

È definito EDITORE quel soggetto che assume il rischio della commercializzazione del prodotto editoriale.

In base all’art.6 DLgs 313/97, per poter usufruire del regime speciale, i prodotti editoriali devono essere classificati nella categoria di prodotti “stampabili” (supporto cartaceo), devono aver indicato il prezzo di vendita in copertina (o in un allegato comprendente anche il titolo e l’indicazione dell’editore) e devono essere:

  • giornali quotidiani (notiziari e dispacci di agenzia di stampa, se pur con l’applicazione dell’IVA 4%, non sono considerati quotidiani);
  • periodici, questa tipologia di prodotto editoriale, per poter essere considerato “periodico” deve essere registrato alla Cancelleria del Tribunale, ai sensi della Legge 47/1948; non sono considerate periodici le trasmissioni informative telematiche (Ris. 14/2000);
  • libri, cioè qualsiasi volume stampato, comprese le ristampe di libri di antiquariato, i libri di immagine, d’arte per bambini, gli estratti di un libro purché contenga anche il titolo dal quale è tratto;
  • cataloghi, quali elenchi di beni e prezzi, i depliant, gli opuscoli pubblicitari.

Esistono alcune forme particolari di vendita di prodotti editoriali nelle quali le cessioni delle pubblicazioni avvengono assieme ad altri beni. Tali beni sono parte integrante del prodotto editoriale e devono integrarlo e supportarlo. La funzionalità deve essere autocertificata dall’editore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Per questi beni viene applicato sempre il regime speciale e viene sempre applicata l’aliquota ridotta del 4%; può essere applicato anche il sistema della forfetizzazione della resa.

Tali beni sono:

  • supporti integrativi, e cioè nastri, videocassette, dischi e altri supporti sonori o videomagnetici. Tali beni devono essere ceduti in unica soluzione insieme a quotidiani, periodici e libri ad un prezzo indistinto, sempre che il loro costo non superi il 50% del prezzo dell’intera confezione. Possono anche essere ceduti gratuitamente. Se vengono soddisfatte tutte le condizioni tranne quella del limite del costo del 50%, il regime monofase può essere ugualmente applicato, ma la cessione del bene terrà conto dell’aliquota propria del bene stesso;
  • beni diversi dai supporti integrativi, e cioè quei beni, diversi da quelli sopra descritti, che rientrano nelle categorie dei giocattoli, articoli di bigiotteria, gadget. Tali beni devono essere ceduti in unica soluzione insieme a quotidiani, periodici e libri ad un prezzo indistinto, sempre che il loro costo non superi il 10% del prezzo dell’intera confezione. Possono anche essere ceduti gratuitamente. Se il bene supera il 10% ma non il 50% potrà applicarsi il regime speciale, ma l’IVA dovrà essere assolta con due aliquote: la prima, quella del bene allegato sul valore del bene stesso, la seconda (4%) sulla differenza. Se il valore supera il 50% dovrà applicarsi per intero l’aliquota ordinaria;
  • prodotti editoriali ceduti con altri prodotti editoriali; in questo caso ad entrambi sarà applicato il regime speciale, senza distinzioni.

Base imponibile (art.74, lett.c) DPR 633/72)

L’imposta è sempre dovuta dagli editori. Esistono due metodi per il calcolo della base imponibile:

1) Sistema delle copie vendute, sulla base del prezzo di vendita e il numero delle copie vendute, secondo il quale il momento impositivo diventa l’atto della rivendita a terzi, o la scadenza di un eventuale termine stabilito e comunque entro un anno dalla consegna.
L’editore deve istituire il “registro delle tirature”, nel quale deve annotare, entro il mese successivo a quello di consegna o di spedizione, distintamente per giorno e titolo o testata:

    • la data di consegna
    • la descrizione del prodotto editoriale
    • la quantità consegnata
    • la data di restituzione
    • la quantità resa
    • la quantità venduta
    • il prezzo di copertina
    • la base imponibile e l’imposta.

L’editore, adottando questo sistema, deve obbligatoriamente emettere fattura entro 15 gg. dalla vendita del bene; può emettere anche un’unica fattura mensile comprendente tutte le testate cedute.

La fattura dovrà essere emessa senza l’applicazione dell’imposta (IVA assolta dall’editore art.74 DPR 633/72), dovrà contenere il prezzo di vendita al pubblico e dovrà essere registrata sul registro delle fatture emesse con distinta annotazione di imponibile e imposta. Gli eventuali corrispettivi ricavati da vendite in abbonamento andranno indicati in registro separato (art.24 DPR 633/72).

2) Sistema di forfetizzazione della resa, sulla base del prezzo di vendita ed il numero delle copie vendute, sottraendo al numero delle copie consegnate una percentuale forfetaria a titolo di resa. Secondo questo metodo, il momento impositivo diventa la consegna stessa. In questo caso la determinazione dell’imposta deve avvenire distintamente per ciascun titolo, se si tratta di libro, o testata, se si tratta di quotidiano o periodico. È consentita l’opzione per il sistema delle copie vendute.

Non è possibile adottare tale sistema per la vendita di giornali e periodici pornografici, di cataloghi, di libri-quotidiani e periodici ceduti con supporti integrativi e di pubblicazioni da parte di associazioni sportive dilettantistiche; per tali pubblicazioni è obbligatorio adottare il sistema delle copie vendute.

Le percentuali di forfetizzazione sono: 70% per libri, 80% per quotidiani e periodici.

Gli editori devono istituire il “registro delle tirature” nel quale devono annotare, entro il mese successivo a quello di consegna o di spedizione, distintamente per giorno e titolo o testata:

  • il numero delle copie consegnate o spedite
  • in alternativa, il numero delle copie consegnate in abbonamento
  • in alternativa, il numero delle copie cedute senza applicazione dell’imposta (esportazioni)
  • il prezzo di vendita al pubblico IVA compresa di ciascuna copia
  • l’ammontare dei corrispettivi
  • l’ammontare della relativa imposta.

L’emissione della fattura non è obbligatoria, tranne in caso di esportazione anche intracomunitaria.

Se emessa, la fattura dovrà contenere la dicitura “IVA assolta dall’editore – art.74 DPR 633/72”.

Per la vendita di giornali, quotidiani, periodici, supporti integrativi e libri (esclusi quelli di antiquariato) non è obbligatoria l’emissione dello scontrino.

Importazioni

In questo caso, l’imposta viene corrisposta in dogana, sul prezzo di vendita al pubblico.
Se l’importazione avviene per consumo e non per rivendita, l’IVA  e corrisposta definitivamente; in caso invece di importazione per la rivendita è applicabile per l’importatore e per l’editore il regime “monofase”, con l’applicazione del sistema della forfetizzazione della resa.

Acquisti intracomunitari

Nel caso di acquisto intracomunitario per consumo, l’IVA è applicata sul prezzo di vendita al pubblico in Italia ed è indetraibile; in caso di impostazione per la rivendita, il regime speciale può essere applicato sia all’acquirente che all’editore. L’IVA viene applicata con le regole previste per tutti gli acquisti intracomunitari.

Esportazioni e vendite intracomunitarie

L’esportazione effettuata a nome dell’editore segue il regime speciale e la cessione è considerata “non imponibile”; se l’esportazione avviene a nome del distributore, è “non imponibile” e non contribuisce al plafond, nel caso di esportatori abituali.

Cessione di prodotti editoriali on-line

Tale operazione, costituendo “commercio elettronico diretto” è imponibile IVA con aliquota del 22%, seguendo le vie ordinarie.

Rita Martin – Centro Studi CGN