Con l’avvento della “nuova IMU” (Legge di Bilancio anno 2020) è cambiato il riferimento prima esistente di “coniuge assegnatario” valevole per l’esenzione ai fini IMU dell’abitazione principale. Cosa avverrà in sede di primo acconto IMU da versare entro il 16 giugno 2021?
Si avvicina la scadenza del pagamento della prima rata dell’IMU e si ripropone la debenza dell’imposta per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione.
A seguito della rivisitazione dell’imposizione IMU avvenuta ad opera dell’art. 1, commi da 738 a 782 della L. 27.12.2019 n. 160, sono sorti alcuni dubbi interpretativi in merito ai casi di separazione senza figli oppure con figli maggiorenni ed autosufficienti.
Ciò in quanto la nuova formulazione normativa (art. 1 c. 741 lett. c) n. 4 L. 160/2019) fa riferimento al “genitore affidatario dei figli” e alla “casa familiare”. Precedentemente, invece, la norma richiamava il coniuge e la casa coniugale.
Alla luce della novella legislativa, letteralmente, si sarebbe potuto desumere che l’assimilazione all’abitazione principale (per l’esonero dall’IMU) sarebbe avvenuta soltanto nel caso di assegnazione della casa familiare al “genitore affidatario dei figli” con esclusione quindi di ogni altra ipotesi.
Se così fosse stato, si sarebbe creata una grave disparità rispetto alle situazioni di separazioni in assenza di figli (anche per piena autonomia di quest’ultimi rispetto alla vita di famiglia coi genitori).
Per confutare ogni dubbio, è intervenuta la Circolare del MEF n. 1/DF del 18.3.2020.
Nell’apposito paragrafo n. 2, si spiega che la differente formulazione della norma non deve interpretarsi in maniera restrittiva. Si chiarisce che, nell’ambito dell’assimilazione all’abitazione principale per l’esclusione della tassazione IMU, si sono volute ricomprendere anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale.
Quindi si conferma l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice, già assimilata all’abitazione principale nella precedente disciplina (ante anno 2020).
Con la novella legislativa, quindi, si è voluto estendere l’ambito che dà luogo all’assimilazione dell’abitazione principale ai fini dell’esclusione da IMU, svincolato dalla figura del “coniuge”, oggi più estesamente individuato in un “genitore affidatario dei figli”, e dal contesto della “casa coniugale”, oggi più estesamente individuata quale “casa familiare”.
La circolare prosegue precisando che l’individuazione della “casa familiare” da parte del Giudice avviene con un provvedimento che non può essere messo in discussione dal Comune.
Si ricorda che la disciplina IMU si applica a tutti i Comuni d’Italia, tranne che per le province autonome di Trento e Bolzano. Per la regione Friuli Venezia Giulia, la normativa nazionale si applicherà finché la stessa non interverrà con propria potestà legislativa.
È bene sapere che alcuni Comuni potrebbero non essersi uniformati alle disposizioni di cui alla predetta Circ. MEF n. 1/ DF 2020. Pertanto, è opportuno verificare sul sito eventuali difformità e, in questo caso, colloquiare con l’Ufficio Tributi facendo presente quanto indicato nella predetta circolare.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo