Si possono chiedere alla banca gli estratti conto degli anni passati?

A tutti nella vita sarà capitato almeno una volta di dover cercare tra i propri documenti contabili l’attestazione di un pagamento effettuato. Nonostante i documenti siano ben conservati e correttamente archiviati anno per anno, la quietanza non si trova. Eppure, il ricordo di aver effettuato il pagamento è molto nitido e chiaro nella mente. In casi come questo, è possibile chiedere alla banca gli estratti conto degli anni passati?

L’articolo 119 del Testo Unico Bancario prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.”

Quindi, in buona sostanza, il cliente può richiedere al proprio istituto bancario la documentazione relativa agli ultimi 10 anni. Allo stesso modo del cliente, possono avere accesso alla documentazione bancaria anche gli eredi del cliente, nonché chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni (curatore fallimentare che subentra nell’amministrazione del patrimonio del soggetto fallito).

La richiesta può essere inoltrata alla banca dall’intestatario del rapporto bancario (o dagli eredi, come abbiamo già detto) con raccomandata a mano depositata in filiale, raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata.

Come si evince dalla lettura dell’articolo 119 del T.U.B., la banca è tenuta a trasmettere la documentazione richiesta entro un congruo termine dalla richiesta e in ogni caso non oltre 90 giorni, con addebito di spese al cliente limitatamente ai costi di produzione della documentazione richiesta (come ad esempio le spese di stampa e le spese postali per la spedizione).

E se la banca non risponde alla richiesta?

L’eventualità che ciò accada è piuttosto remota dal momento che il rapporto tra banca e cliente è ispirato al principio di massima trasparenza. Principio ribadito anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 27769 del 30 ottobre 2019 della Sesta Sezione Civile) che ha chiarito che la banca è sempre obbligata a fornire ai propri clienti la documentazione bancaria richiesta.

Nel caso in cui la banca non risponda alla richiesta, occorre accertarsi che la richiesta dei documenti alla banca sia stata fatta correttamente. È opportuno infatti che il cliente fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentire una facile individuazione dei documenti richiesti (intestatario o cointestatario del conto, tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta, periodo temporale cui si riferisce l’operazione da documentare).

Dal punto di vista giuridico, infatti, ottenere copia della documentazione bancaria è un diritto autonomo del cliente che, nonostante derivi dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Piuttosto, il diritto nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà che è accessorio di ogni prestazione dedotta nel negozio giuridico.

Quando si sottoscrive un contratto di conto corrente con una banca, questa si assume il cosiddetto obbligo di rendiconto nei confronti del correntista. L’obbligo si realizza mediante l’invio periodico (mensile, trimestrale o annuale) degli estratti conto in formato cartaceo o digitale.

Nel caso in cui, nonostante tutto e dopo diversi solleciti, la banca non dovesse adempiere agli obblighi del comma 4 dell’articolo 119, è opportuno rivolgersi all’ABF (arbitro bancario finanziario) tentando una risoluzione “amichevole” ed in caso di esito negativo, adire le vie legali, al fine di sollecitare l’intervento della banca e ottenere così la documentazione richiesta e, nel caso di comportamenti non conformi, richiedere l’applicazione di eventuali sanzioni o il risarcimento dei danni subiti.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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