Il decreto Sostegni bis interviene nuovamente sul credito di imposta per i canoni di locazione (art. 4 D.L. 73/2021) prorogandolo fino al 31 luglio 2021 in favore di determinati soggetti che ne hanno beneficiato fino al 30 aprile 2021 nonché prevedendone una nuova versione per il periodo da gennaio a maggio 2021 nei riguardi dei soggetti in possesso di determinate condizioni e requisiti. Analizziamo i contenuti e gli aspetti più significativi della novella introdotta dal DL Sostegni bis.
Il tax credit sui canoni di locazione ad uso non abitativo viene prorogato fino al 31 luglio 2021 per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 28 del DL 34/2020. Si tratta di:
- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nei periodi di imposta precedenti;
- a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
La misura del credito di imposta è pari:
- al 60% sui canoni di locazione, concessione o leasing;
- al 50% sui canoni di affitto d’azienda;
- al 30% per le agenzie di viaggio e tour operator o per i contratti di servizi a prestazioni complesse.
La nuova “versione” del credito d’imposta locazioni riguarda i mesi da gennaio a maggio 2021 e viene riconosciuta in favore dei seguenti soggetti:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a euro 15 milioni (in precedenza erano 5 milioni) nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni-bis (in pratica il 2019);
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Per il requisito oggettivo, si prende in considerazione il calo del fatturato prevedendo la condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Resta escluso dalla condizione del calo del fatturato chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Rispetto alla precedente versione, si evidenzia quanto segue:
- il calo di fatturato da un periodo all’altro deve essere di almeno il 30% rispetto al precedente calo del 50%;
- il periodo da prendere in considerazione è il cd anno pandemico corrispondente al 1° aprile 2020-31 marzo 2021 che dovrà esser confrontato col periodo precedente corrispondente al 1° aprile 2019-31 marzo 2020. Nella versione precedente il confronto veniva effettuato mese per mese.
In questa maniera, ai conduttori che presentano il calo del fatturato di almeno il 30%, confrontando l’anno pandemico col precedente, spetta il credito d’imposta per tutti e cinque i mesi (gennaio-maggio 2021) anziché mese per mese come nella precedente versione.
La misura del credito d’imposta, per via del rinvio ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 28 del DL 34/2020, risulta pari:
- al 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività.
Come nella precedente versione, il tax credit sorge nel momento in cui viene effettuato il pagamento della mensilità del canone, secondo il principio di cassa confermato nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate 14/E/2020.
Il credito può essere fruito mediante:
- utilizzo in compensazione orizzontale (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997);
- riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
- cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti, ivi inclusi locatore/concedente, banche ed altri intermediari finanziari.
La compensazione in F24 del credito non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo, non trovando applicazione le soglie di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN