Sostegni bis, nuovo credito d’imposta sanificazione

Il Decreto Sostegni bis (art. 32 DL 72/2021) propone un nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione per i titolari di partita IVA nonché i gestori di case vacanze, seppur in una percentuale ridotta rispetto a quanto previsto dalla omologa misura contenuta nel precedente decreto Rilancio. Ripercorriamo in breve i caratteri salienti dell’agevolazione fiscale in esame che potrà essere fruita una volta che verrà pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con i criteri e le modalità di applicazione.

I soggetti che possono beneficiare del nuovo credito d’imposta sono i seguenti:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo (ex art. 13-quater, comma 4, del DL Crescita n. 34/2019).

La misura del credito è pari al 30 per cento fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Le risorse complessivamente a disposizione ammontano a euro 200 milioni per l’anno 2021.

Nel dettaglio, le spese ammissibili sono quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale nonché degli strumenti utilizzati, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi), la somministrazione di tamponi a coloro che esercitano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali dei soggetti beneficiari, l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza (quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), l’acquisto di dispositivi che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. Non si applicano i limiti di:

  • 250.000 euro annui per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007);
  • 700.000 euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti (articolo 34 della legge n. 388/2000).

Non si riscontra la possibilità di cessione del credito d’imposta, al contrario di quanto era previsto nella precedente versione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN