C’è posta per i contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per le anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale relativamente al biennio 2018-2019 nonché degli studi settore per l’esercizio 2017.
Le comunicazioni vengono messe a disposizione del contribuente direttamente nel cassetto fiscale accessibile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure via Entratel all’intermediario nel caso in cui sia stata effettuata questa scelta in dichiarazione dei redditi.
Le diverse tipologie di anomalie sono contenute nel provvedimento n. 196552 del 20 luglio e riguardano i seguenti casi:
Tipologia 1 – Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino
Tipologia 2 – Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e Redditi 2020
Tipologia 3 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017–2019 indicando nel modello Redditi 2020 “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”
Tipologia 4 – Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
Tipologia 5 – Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso
Tipologia 6 – Soggetti con incongruenza tra ISA presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell’applicazione degli ISA
Tipologia 7 – Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate
Tipologia 8 – Contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente e risultano assenti nel relativo Albo
Tipologia 9 – Contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa e risultano assenti nel relativo Albo
Tipologia 10 – Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017 – 2019 indicando la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello Redditi 2020
Tipologia 11 – Corrispondenza della condizione di “Lavoratore dipendente” con il modello di Certificazione Unica
Tipologia 12 – Corrispondenza della condizione di “Pensionato” con il modello di Certificazione Unica
Tipologia 13 – Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica
Tipologia 14 – Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica
Tipologia 15 – Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello di Certificazione Unica
Tipologia 16 – Corrispondenza degli altri proventi e componenti positivi dichiarati con i canoni di locazione immobiliare desunti dal modello RLI
Per esempio, nell’ambito della tipologia 2, verranno selezionate le imprese che presentano una serie di anomalie tra le quali squadrature tra i dati indicati in Redditi 2020 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro; oppure nell’ambito della tipologia 7, vanno selezionate le imprese che, per il periodo d’imposta 2019, hanno compilato il modello ISA BG61U – Intermediari del commercio e presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- caselle da C01 “Agente di commercio” a C11 “Procacciatore d’affari” non barrate;
- casella di cui al rigo C12 “Tipologia di agente/rappresentante (1 = monomandatario; 2 = plurimandatario)” non compilata.
A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software “Comunicazioni anomalie 2021” che sarà reso disponibile dall’Agenzia, nella sezione ISA. Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale. Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, si potrà regolarizzare la dichiarazione integrandola con i dati corretti, beneficiando del ravvedimento operoso che prevede la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN