Il Legislatore, con il Decreto Sostegni bis, ha introdotto una nuova misura al fine di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
È qui importante ricordare che sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego territorialmente competente.
L’articolo 41 del D.L. n. 73/2021, istituisce, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tale contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.
La stipulazione del contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Se nessuna delle parti recede al termine del periodo di inserimento, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per quanto non espressamente previsto, al contratto di rioccupazione risulta applicabile la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per incentivare l’utilizzo di tale contratto, il Legislatore riconosce l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, a favore di datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il predetto contratto di rioccupazione, per un periodo massimo di sei mesi. L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Considerata la durata semestrale dell’esonero, l’importo massimo del beneficio che può essere riconosciuto è pari a 3.000 euro.
La fruizione dell’incentivo contributivo di cui si tratta è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di assunzioni agevolate ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, l’incentivo non spetta nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, nei sei mesi antecedenti l’assunzione mediante contratto di rioccupazione, abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale risulta occupato il nuovo lavoratore.
L’art. 41 del Decreto Sostegni bis precisa poi che la revoca dell’esonero, con conseguente recupero del beneficio già fruito, si verifica nelle seguenti ipotesi:
- di licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;
- di licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero contributivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.
Tuttavia, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la suddetta revoca non ha effetti nei confronti di altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione e intendano fruire del beneficio di cui si tratta.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore si dimetta durante il periodo di fruizione dell’esonero da parte del datore di lavoro, il beneficio viene riconosciuto solamente per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
L’esonero è infine concesso ai sensi ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19 (cosiddetto Temporary Framework).
L’efficacia delle disposizioni di cui si tratta è altresì subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
La Commissione Europea, tramite comunicato stampa del 14 luglio 2021, ha comunicato l’approvazione di tale nuova misura.
In materia, si attendono, pertanto, chiarimenti e istruzioni operative da parte dell’Inps al fine della fruizione dell’esonero contributivo.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato