Contributo Sostegni-bis alternativo, istanze entro il 2 settembre

A partire dal 5 luglio e fino al 2 settembre potranno essere inviate le domande relative al contributo a fondo perduto alternativo definito “contributo Sostegni-bis attività stagionali ” (ex articolo 1, commi da 5 a 15, D.L. 73/2021). È il provvedimento n. 175776 del 2 luglio dell’Agenzia delle Entrate a definirne i contenuti, le modalità e i termini di presentazione. Analizziamone gli aspetti salienti da prendere in considerazione in sede di elaborazione della richiesta.

Il contributo Sostegni-bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto Sostegni-bis automatico (ex. art. 1, commi da 1 a 3 dello stesso decreto). Il contributo in commento spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per essere ammessi a richiedere il contributo Sostegni-bis per attività stagionali, tutti i soggetti IVA devono possedere il suddetto requisito del calo minimo del fatturato nel periodo considerato.

Per determinare l’importo si applica una percentuale alla differenza sopra riportata secondo la tabella che segue, che confronta i due diversi contributi “Sostegni”:

La presentazione della Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021 rappresenta un’ulteriore condizione per i soggetti che intendono presentare l’istanza.

L’importo massimo concedibile è pari a euro 150.000 e non si prevede un importo minimo. L’ammontare del contributo viene erogato per i richiedenti che hanno beneficiato del contributo Sostegni, limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni-bis attività stagionali spettante e il contributo Sostegni-bis automatico precedentemente ottenuto. Se dall’istanza per il contributo Sostegni-bis attività stagionali emerge un contributo inferiore al contributo Sostegni-bis automatico già ottenuto, non si dà luogo ad alcuna erogazione. Ai richiedenti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni spetta l’intero importo determinato in base alle percentuali maggiorate.

Si riporta l’esempio formulato dall’Agenzia delle Entrate:

Scorrendo il nuovo modello, assume grande importanza, anche per i possibili profili penali, la nuova sezione dedicata agli aiuti di Stato ricevuti. Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti con l’indicazione di tutti gli aiuti ricevuti in termini di contributi a fondo perduto, crediti di imposta (per esempio crediti imposta locazioni) oppure esenzioni (per esempio esenzione IMU).

Il richiedente deve indicare la modalità di erogazione del contributo, scelta alternativamente tra:

  1. erogazione tramite accredito su conto corrente;
  2. riconoscimento sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia.

La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente fino al momento del riconoscimento del contributo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN