Decreto semplificazione al via, nuove regole in materia di appalti pubblici

Quando nel 2016 venne approvato il “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, l’intento del legislatore era quello di introdurre un sistema basato sulla qualità, in grado di impedire l’annoso problema della lievitazione dei costi, derivante soprattutto dal mancato rispetto dei progetti preliminari.

Vennero perciò varate alcune misure ad hoc, quali un nuovo modello di progettazione, una limitazione dei contratti di subappalto, la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio preferenziale, metodi di riduzione del contenzioso amministrativo e, infine, una serie di disposizioni volte a garantire la legalità, partendo dal rafforzamento e dal potenziamento dell’ANAC nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza.

Oggi il legislatore con il decreto Semplificazioni bis, entrato in vigore il 1° giugno 2021 va verso un maggiore snellimento e velocizzazione delle procedure.

Queste le novità:

  • l’estensione del ricorso al subappalto fino al 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fino al 31 ottobre 2021. Il subappaltatore, in ogni caso, deve assicurare gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l’applicazione della contrattazione collettiva di riferimento;
  • dal 1° novembre 2021 viene rimosso ogni limite quantitativo, ma le stazioni appaltanti dovranno espressamente indicare i tipi di lavorazione da porre esclusivamente a carico dell’aggiudicatario. Su di esse, inoltre, incomberà l’obbligo di specificare le opere per le quali è necessario rafforzare i controlli sui cantieri e sui luoghi di lavoro anche al fine di prevenire infiltrazioni criminali, salvo che le imprese subappaltatrici non siano iscritte nella white list o nell’anagrafe antimafia. Viene comunque espressamente sancito il divieto di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto;
  • dal 1° novembre 2021 viene introdotta la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore;
  • per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Fondo complementare, sono previsti “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale. Saranno anche previste penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille al giorno e da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, con un massimo del 20 per cento dell’ammontare stesso;
  • per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.

Novità in atto anche per le procedure di affidamento:

  • la possibilità di “affidamento diretto” viene confermata fino a 150.000 euro per i lavori, mentre viene estesa fino a 139.000 euro (prima fino a 75.000 euro) per i servizi e forniture – compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione;
  • vengono ridefinite le soglie per la procedura negoziata con riduzione del numero minimo di operatori invitati:

a) per forniture e servizi compresi i servizi di ingegneria e architettura per importi pari o superiori a 139.000 euro fino alla soglia comunitaria e per i lavori d’importo pari o superiore a 150.000 euro fino ad 1 milione di euro la procedura negoziata avviene previa consultazione di almeno 5 operatori;

b) per lavori d’importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie la procedura negoziata avviene previa consultazione di almeno 10 operatori.

Queste sono in sintesi le novità in atto, che senza una disciplina transitoria devono intendersi riferite alle procedure di gara avviate a far data dall’entrata in vigore del nuovo Decreto.

Michela Cancian – Centro Studi CGN