Detrazione Irpef mutui costruzione e ristrutturazione: sei mesi per adibire l’immobile ad abitazione principale

L’art. 15, comma 1-ter del TUIR riconosce una detrazione d’imposta pari al 19% degli interessi passivi e oneri accessori pagati su mutui stipulati, a partire dal 1° gennaio 1998, per la costruzione e/o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. È necessario però fare attenzione alle condizioni da rispettare, in particolar modo al requisito della tempistica da osservare per adibire l’immobile ad abitazione principale.

Come noto, per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario rispettare determinati requisiti:

a) Tipo di possesso

Il contratto di mutuo deve essere intestato al soggetto che avrà il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale. La stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.

b) Importo detraibile

L’importo massimo detraibile è pari a 2.582 euro complessivi. Soglia massima detraibile inferiore a 4.000 euro prevista nel caso di mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale.

c) Destinazione dell’immobile

Il contribuente, o i suoi familiari, devono stabilirvi la propria dimora abituale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione.

Mentre i requisiti a) e b) sono facilmente osservabili, il requisito di cui al punto c) è quello che più frequentemente ha creato preoccupazioni nei contribuenti, al punto tale che la Cassazione è dovuta tornare più volte sul tema.

Ultima in ordine di data è l’ordinanza n. 16984 del 16 giugno 2021, con la quale la Cassazione ha ribaltato una sentenza della CTR che sostanzialmente dava torto al contribuente che aveva detratto gli interessi passivi sull’immobile che non costituiva sua abitazione principale.

Il contribuente aveva iniziato i lavori di ristrutturazione nel mese di marzo 2005, il contratto di mutuo era stato stipulato nel mese di settembre 2005 e l’immobile era stato adibito ad abitazione principale della madre nel termine di sei mesi dalla chiusura dei lavori.

Pertanto, visto che secondo la norma l’immobile “deve essere adibito ad abitazione principale del proprietario o di un suo familiare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori” e considerato che il contribuente aveva esibito il certificato di agibilità che dimostrava il rispetto della tempistica necessaria per il trasferimento della residenza, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal contribuente.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/