Anche il versamento dei contributi previdenziali che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali viene differito al 15 settembre 2021. Il chiarimento (tanto atteso) arriva con il messaggio 2731 del 27 luglio 2021 dell’INPS, che recepisce le disposizioni riguardanti il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
Come noto, al fine di attenuare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività economiche, il Governo, nel corso del 2020 e di questo 2021, ha introdotto alcune misure agevolative per le imprese danneggiate dal calo del fatturato e dalle varie chiusure e restrizioni.
Una delle ultime misure agevolative a favore delle attività commerciali colpite dagli effetti economici della pandemia, riguarda il differimento per l’anno 2021 dei termini di effettuazione dei versamenti delle imposte che derivano dalle dichiarazioni fiscali.
In particolare, come viene ricordato nel messaggio dell’istituto, il DPCM 28 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, all’articolo 1, aveva disposto un primo differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi alla data del 20 luglio 2021 senza alcuna maggiorazione.
Successivamente, l’articolo 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, introdotto in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (G.U. n. 176 del 24 luglio 2021) dispone la proroga dei termini di versamento alla data del 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.
In particolare, la norma è in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), di cui all’articolo 9-bis del D.L. 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.
Le stesse disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi coloro che adottano il regime di vantaggio (articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) e coloro che adottano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.
Oggetto di proroga sono i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (imposte dirette, Irpef, Ires) e da quella in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dell’imposta sul valore aggiunto.
L’INPS, con il messaggio n. 2731, chiarisce dunque che il differimento si applica, alle medesime condizioni, anche ai versamenti dovuti a titolo contributivo per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
In buona sostanza, l’istituto precisa che la proroga al 15 settembre 2021 vale anche per i versamenti dei contributi previdenziali dovuti, a titolo di saldo per l’anno 2020 e a titolo di primo acconto per l’anno 2021, le cui somme sono calcolate in sede di dichiarazione dei redditi.
L’istituto previdenziale chiarisce anche che per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17 maggio 2021 è stabilito alla data del 20 agosto 2021, come reso noto con la circolare n. 85 del 10 giugno 2021.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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