Nuova indennità ISCRO per professionisti: chiarimenti INPS

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (cosiddetta ISCRO) di sostegno al reddito a favore di lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. Con Circolare del 30 giugno 2021, n. 94, l’Inps fornisce chiarimenti in merito al nuovo beneficio.

L’indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti a studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione Separata Inps, che esercitano attività di lavoro autonomo come sopra specificato e che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con la medesima Assicurazione, della Gestione Separata Inps, degli enti di previdenza obbligatoria per soggetti che svolgono attività libero professionale, nonché dell’indennità di sostegno al reddito APE sociale;
  • non essere assicurato presso altre forme di previdenza obbligatorie;
  • non essere beneficiario del Reddito di cittadinanza.

Le predette condizioni devono sussistere non solo al momento della presentazione della domanda per la fruizione dell’indennità, ma anche per l’intero periodo di fruizione della prestazione, pena la decadenza dalla stessa.

Ulteriori requisiti necessari ai fini del riconoscimento dell’indennità sono elencati di seguito:

  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda. Il reddito di cui sopra è relativo al solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma e non anche ad eventuali altre tipologie di reddito;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145€, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente (anche in tal caso in reddito preso in considerazione si riferisce al solo reddito derivante dall’esercizio dell’attività lavorativa autonoma);
  • essere in regola con gli adempimenti contributivi e con i versamenti previdenziali obbligatori. Il riconoscimento dell’indennità sarà, pertanto, subordinato all’esito positivo del DURC Online;
  • essere titolare di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata Inps (nel caso di partecipante a studio associato, sarà verificata la partecipazione nello studio del richiedente).

L’importo mensile dell’indennità ISCRO riconosciuta è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’Inps alla data di presentazione della domanda.

In ogni caso, la misura del beneficio non può essere inferiore a 250€ e non superiore a 800€ mensili, importi rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.

La prestazione è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il riconoscimento della prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Inoltre, l’accesso all’indennità ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023.

Per fruire dell’indennità i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (esclusivamente per l’anno 2021 la domanda potrà essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021), utilizzando il portale web Inps, con accesso attraverso uno dei seguenti strumenti:

  • PIN (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020 e che l’accesso tramite PIN ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non sarà più consentito a partire dal 1° settembre 2021);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato.

In sede di presentazione della domanda, il richiedente deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto. In quest’ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.

Per la successiva verifica dei requisiti di cui sopra, l’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda e, a seguire, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Istituto l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le Parti.

Il beneficiario dell’indennità decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità. In tal caso la decadenza si realizza dalla data di cessazione della medesima partita IVA con conseguente recupero delle mensilità erogate dopo la data di cessazione;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con la medesima Assicurazione, della Gestione Separata Inps, degli enti di previdenza obbligatoria per soggetti che svolgono attività libero professionale, nonché dell’indennità di sostegno al reddito APE sociale. In questo caso la decadenza dalla fruizione dell’indennità si realizza dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, con decadenza dalla fruizione dell’indennità a partire dal mese successivo alla data di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria;
  • titolarità del Reddito di cittadinanza (la decadenza ha effetto dalla data di decorrenza del Reddito di cittadinanza).

L’Inps precisa inoltre che nelle ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità ISCRO, l’assicurato non potrà accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio 2021-2023.

Con riferimento alla compatibilità del beneficio con altre indennità a sostegno del reddito viene chiarito che l’ISCRO risulta compatibile con l’assegno ordinario di invalidità e con la titolarità di cariche elettive e/o politiche. In quest’ultimo caso l’indennità risulta compatibile esclusivamente nelle ipotesi in cui per le cariche elettive e/o politiche sia previsto come compenso il solo gettone di presenza.

L’indennità non risulta invece compatibile con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

La Legge di Bilancio 2021 subordina l’erogazione della prestazione alla partecipazione, da parte dei beneficiari dell’indennità, a percorsi di aggiornamento professionale. I criteri e le modalità di definizione di tali percorsi di aggiornamento saranno adottati con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infine, per far fronte agli oneri derivanti dall’introduzione di tale nuova misura, viene disposto l’aumento dell’aliquota dovuta, dai contribuenti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, alla Gestione Separata Inps, in misura pari a 0,26% per l’anno 2021 e a 0,51% per gli anni 2022 e 2023 (per l’anno 2021 la contribuzione a carico dei professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps è pertanto pari a 25,98%).

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato