Con il DPCM del 28/06/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/06/2021 n.154 sono stati ufficialmente prorogati i termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Chiariamo quali sono i contribuenti interessati dalla proroga e quali sono i termini di versamento prorogati.
Il MEF con il comunicato n.133 del 28/06/2021 ha reso noto che: “per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.”
I contribuenti interessati dalla proroga sono:
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- i contribuenti per i quali sono intervenute delle cause di esclusione dagli ISA;
- coloro che adottano il regime di cui all’art.27 c.1 del DL 98/2011 (minimi);
- i soggetti che adottano il regime forfetario art.1 commi da 54 a 89 della L.190/2014;
- coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, interessate all’applicazione degli ISA.
In virtù di tale norma, per i soggetti beneficiari dell’agevolazione i termini per il versamento vengono prorogati:
- al 20 luglio in luogo del 30 giugno senza alcuna maggiorazione;
- al 30 luglio con maggiorazione.
Nel testo del DPCM non sembra esserci la possibilità di effettuare il versamento il 20/08/2021 con la maggiorazione dello 0,40%.
Risulta dunque prorogato il termine per il versamento del:
- saldo 2020 e primo acconto 2021 relativo alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES);
- saldo addizionale regionale IRPEF;
- saldo 2020 e primo acconto 2021 dell’addizionale comunale IRPEF;
- saldo 2020 e primo acconto 2021 della cedolare secca sulle locazioni;
- le altre imposte sostitutive (ad esempio la rivalutazione dei beni dell’impresa) o addizionali (ad esempio la “Tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- saldo 2020 e primo acconto 2021 imposte patrimoniali delle persone fisiche che hanno immobili o attività finanziarie all’estero (IVIE/IVAFE);
- saldo 2020 e primo acconto 2021 dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti (ai sensi dell’art. 18 c. 4 del D.Lgs. 241/1997 tali contributi devono essere versato entro i termini di pagamento dell’IRPEF);
- saldo IVA 2020;
- saldo 2020 e primo acconto IRAP 2021;
- versamento del diritto annuale alle CCIAA (ai sensi dell’art. 8 del DM 11/5/2001 n. 359).
Ricordiamo inoltre che, a causa del perdurare della crisi economica, con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021 che ha convertito in legge il Decreto Milleproroghe n.180/2020, le società di capitali si sono avvalse della possibilità di convocare ed approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e di effettuare quindi il versamento delle imposte il 31 luglio il quale, cadendo di sabato, slitta automaticamente al 2 agosto.
Tale termine, usufruendo della proroga di Ferragosto, posticipa ulteriormente il versamento al 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Restano esclusi dalla proroga i soggetti non titolari di partita IVA persone fisiche che non possiedono quote di partecipazione in società, associazioni e imprese i cui termini di versamento rimangono fissati al:
- 30 giugno senza maggiorazione,
- 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Monica Casalicchio – Centro Studi CGN