Operative le regole per beneficiare del tax credit sulle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Con il provvedimento n. 191910/2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito il modello di comunicazione del nuovo tax credit sanificazione (art. 32 del DL Sostegni bis n. 73/2021) che dovrà essere inviato dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Riepiloghiamo gli aspetti essenziali riguardanti le spese idonee a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
I soggetti che possono beneficiare del nuovo credito d’imposta sono i seguenti:
- gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo (ex art. 13-quater, comma 4, del DL Crescita n. 34/2019).
La misura del credito è pari al 30 per cento fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Dal momento che le risorse disponibili ammontano a euro 200 milioni per l’anno 2021, come nella precedente edizione, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. In pratica, solo nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, si potrà beneficiare del 100% del credito d’imposta richiesto.
Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai predetti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate mediante il consueto canale telematico direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. Non si applicano i limiti di:
- 250.000 euro annui per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007);
- 700.000 euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti (articolo 34 della legge n. 388/2000).
Non si riscontra la possibilità di cessione del credito d’imposta, al contrario di quanto era previsto nella precedente versione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN