È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM del 14 luglio 2021 che illustra le modalità operative per l’annullamento automatico dei ruoli 2000-2010 del valore sino a 5.000 euro. Riportiamo, in sintesi, i contenuti salienti del provvedimento in esame che, stando alle stime, potrebbe interessare una platea di circa 2,5 milioni di contribuenti.
Secondo quanto previsto dal decreto Sostegni (ex art. 4 commi 4-10 del DL 41/2021), sono automaticamente annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per un importo residuo di 5.000 euro. Si tratta di un annullamento automatico che non comporta alcuna istanza di parte rivolto ai contribuenti persone fisiche e giuridiche che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro. In assenza di precisazioni, si devono ritenere esclusi i redditi esenti e andrebbero presi in considerazione i redditi dichiarati al netto di oneri deducibili prima della fruizione delle detrazioni fiscali.
La procedura automatica, a cura dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverrà secondo il seguente calendario che si riporta:
- entro il 20 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali relativi a soggetti che risultano essere intestatari di carichi del periodo 2000-2010 del valore sino a 5.000 euro;
- entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agente della riscossione i soggetti persone fisiche e giuridiche che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni fiscali, risultano possedere un reddito superiore alla soglia;
- entro il 31 ottobre 2021, si verifica, di diritto, l’annullamento automatico dei ruoli che rientrano nei parametri dell’art. 4 del DL 41/2021;
- entro il 30 novembre 2021, agli enti creditori arriverà l’elenco delle quote annullate per poter procedere alla cancellazione (cd discarico) a seguito dell’annullamento e all’eliminazione dalle scritture patrimoniali.
Nel caso di co-obbligazione, l’annullamento non viene disposto nei riguardi di soggetti che non rientrano nelle condizioni previste dalla norma.
È il caso di evidenziare che la soglia di 5.000 euro deve essere ricercata rispetto al singolo carico iscritto a ruolo che abbia le caratteristiche previste dalla norma. Per carico, in particolare, si intende la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, e non l’importo complessivo contenuto nella cartella.
L’automaticità dell’annullamento senza che ne venga data alcuna comunicazione comporta l’onere per il contribuente di verificarne l’esito. Spetta, infatti, al contribuente verificare nella propria area personale l’avvenuto stralcio, e in caso di esito negativo, la strada sarebbe la presentazione di un’istanza specifica in autotutela con impugnazione dell’eventuale diniego tacito oppure espresso.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN