La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22306 del 05/08/2021, ha chiarito quali sono gli obblighi motivazionali per l’Amministrazione Finanziaria in caso di iscrizione a ruolo straordinario.
Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso cartella di pagamento da iscrizione a ruolo straordinario.
La CTR aveva in particolare evidenziato che «la sussistenza del ruolo straordinario risulta perfettamente legittima, dato che i presupposti su cui era stato emesso tale ruolo sono tuttora sussistenti; infatti la società si trova in liquidazione dal dicembre 2009 e ciò potrebbe far presumere una cessazione della società, ovvero l’apertura di una procedura concorsuale, con pericolo per la riscossione da parte dell’erario».
La società proponeva infine ricorso per Cassazione, evidenziando che la cartella non era debitamente motivata con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l’emissione del ruolo straordinario, motivazione che non avrebbe potuto del resto essere integrata successivamente, nel corso del giudizio.
Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.
Evidenziano i giudici di legittimità che i ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione (art. 11, terzo comma, del Dpr. n. 602 del 1973) ed autorizzano l’Amministrazione finanziaria ad iscrivere le imposte, gli interessi e le sanzioni per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo.
Tale previsione costituisce dunque una misura cautelare posta a garanzia del credito erariale ed opera, ricorrendone i presupposti, anche prima della pronuncia del giudice tributario.
La cartella di pagamento che non segua ad uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere del resto sempre motivata, e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione.
E l’obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto.
Nel caso poi di cartella di pagamento a seguito della formazione di un ruolo straordinario, è necessario, ai fini della motivazione, il riferimento all’atto impositivo, già conosciuto dal contribuente; ma, tale riferimento non è da solo sufficiente, occorrendo che la cartella dia, altresì, conto – sia pure succintamente – del perché della formazione del ruolo straordinario e, conseguentemente, della sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, essendo il detto ruolo idoneo ad incidere in maniera significativa sulla posizione del contribuente, e consentendo, in deroga dalla previsione generale, la riscossione dei tributi oggetto di contestazione anche in pendenza del giudizio di primo grado.
In assenza della indicazione dei presupposti per la formazione del ruolo straordinario, rileva la Corte, il contribuente sarebbe del resto impossibilitato a contestarne la legittimità, dovendo impugnare sostanzialmente “al buio” la cartella ed attendere poi che l’Amministrazione chiarisca e giustifichi, solo in sede contenziosa, l’esercizio del proprio potere.
A prescindere dallo specifico caso processuale, giova infine evidenziare che l’iscrizione nei ruoli straordinari costituisce misura cautelare la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante.
Ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario, che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata.
E quindi, che il ruolo (il cui importo corrisponde a quello dell’atto impositivo) deve essere sgravato, in tutto o in parte, in conformità al decisum.
Giovambattista Palumbo