Parziale esonero contributivo per le partite IVA danneggiate dagli effetti economici del Covid-19

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro (a breve in GU) il Decreto Interministeriale 17 maggio 2021 che detta criteri e modalità per accedere all’agevolazione contributiva prevista nella Legge di Bilancio 2021 (art.1 c. 20/22bis L. n. 178/2020).

La misura tende a ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 e di favorire la ripresa dell’attività di una buona parte di lavoratori autonomi.

L’esonero è previsto per i lavoratori autonomi/professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria, anche se soci di società o professionisti componenti di studio associato.

Si tratta di un esonero parziale perché l’importo complessivamente stanziato è di 2,5 miliardi da ripartire tra gli aventi diritto, e non potrà superare l’importo di € 3.000 per ciascun soggetto.

I contributi agevolati sono quelli soggettivi da versare nel corso dell’anno 2021.

Ma quali sono i requisiti per usufruire dell’esonero contributivo per artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e professionisti?

Si tratta dei contribuenti sopra individuati che hanno iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2021, che nell’anno 2019 hanno dichiarato dei redditi, e che non hanno alcun contratto di lavoro in essere (tranne quello intermittente senza diritto all’indennità di indisponibilità) e non sono nemmeno titolari di pensione diretta tranne che d’invalidità.

Ancora, i richiedenti dovranno avere una posizione contribuiva regolare che sarà verificata a far data dal 1° novembre 2021. Ciò vuol dire che, se eventualmente un soggetto avesse interesse ad usufruire dell’agevolazione ma non avesse la posizione regolare, potrà provvedere a farlo entro il 31 ottobre 2021.

È da tenere presente che, nel caso in cui, erroneamente, il contribuente versi i contributi nella misura intera, potrà chiedere il rimborso della parte agevolata (per la data di scadenza è bene rifarsi alle disposizioni dettate dai vari Enti).

I richiedenti devono avere conseguito nell’anno 2020 un reddito dall’attività da cui deriva l’iscrizione all’Ente previdenziale (vedi art. 1 c. 2 del D.L. predetto) non superiore a € 50.000 ed inoltre, nell’anno 2020, devono avere subito una diminuzione di ricavi/compensi di almeno il 33% rispetto all’anno 2019. Chi ha iniziato l’attività nel 2020 ovviamente non dovrà eseguire alcun confronto con l’anno 2019, né tenere conto del limite di reddito di € 50.000 previsto per quell’anno.

Il predetto D.L. all’art.1 c.2 lett. b) precisa che per gli iscritti all’INPS, artigiani/commercianti/gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi PF presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.

Le richieste potranno essere inoltrate per un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Le domande si dovranno presentare:

  • per gli iscritti alle gestioni previdenziali artigiani e commercianti – coltivatori diretti, mezzadri, coloni – gestione separata – operatori delle professioni sanitarie rientrati in servizio per ragioni legate al COVID-19, entro il 30 settembre 2021, secondo lo schema predisposto dall’INPS stesso;
  • per i professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza, entro il 31 ottobre 2021, direttamente ai vari Enti, secondo gli schemi appositamente predisposti.

L’INPS nel predetto messaggio n. 2761/2021 ha annunciato l’arrivo di una circolare esplicativa e così pure molti Enti previdenziali che gestiscono le posizioni dei professionisti hanno pubblicato degli avvisi informativi che dovranno essere tenuti d’occhio dai richiedenti.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò –  Palermo