Con la pubblicazione a cura dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento n. 211996 del 6 agosto 2021, concernente le regole tecniche per il collegamento tra sistemi che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, decolla il credito d’imposta per l’acquisto di POS.
Si tratta di un’agevolazione contenuta nell’art. 22-bis del DL 124/2019 (introdotto in sede di conversione all’art. 11-bis comma 11 del DL 73/2021, divenuto L. n. 106/2021) riguardante il credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
I soggetti beneficiari a cui spetta il credito sono:
- gli esercenti attività di impresa
- coloro che svolgono arti e o professioni
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.
Il credito è riconosciuto per il periodo tra l’1.7.2021 e il 30.6.2022 per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico nonché per le spese di convenzionamento ovvero le spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
Il credito d’imposta spetta, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:
- 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Ai medesimi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015, il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:
- 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- 70% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con i suddetti ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
La stessa legge di conversione del decreto Sostegni bis (art. 10 DL 73/2021, convertito in L. n. 106/2021) prevede, nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, un aumento al 100% del credito d’imposta sulle commissioni riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al provvedimento in commento.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ex art. 17 del D.Lgs. 241/97 successivamente al sostenimento della spesa.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito d’imposta.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN