In preda all’interpellomania, l’Agenzia delle Entrate pubblica una serie di risposte riguardanti il bonus beni strumentali nelle quali vengono ulteriormente chiariti alcuni aspetti di notevole interesse. Ecco in sintesi la posizione del Fisco nelle risposte n. 602-603-604 del 17 settembre scorso.
Con i primi due pareri, i tecnici del fisco si occupano nuovamente della disciplina applicabile agli investimenti, se ordinari oppure riconducibili a 4.0, effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Nella corposa circolare 9/E/2021 l’Agenzia aveva chiarito che per gli investimenti sottoscritti fino al 15 novembre 2020 si può usufruire solo dei meno vantaggiosi tax credit della legge 160/2019. Viene ulteriormente precisato che ordine sottoscritto e versamento dell’acconto in misura non inferiore al 20% devono coesistere al 15 novembre 2020. Nel caso in cui l’acconto sia stato versato dopo tale data, l’agevolazione applicabile sarà quella riformata nell’ultima legge di bilancio. Anche in caso di versamento di un acconto al di sotto del 20% del prezzo totale sarà possibile avvalersi della nuova disciplina in materia.
La risposta 602 contiene un altro elemento degno di attenzione. Viene trattato il caso di un’impresa edile che ha effettuato un importante investimento ad alto contenuto tecnologico pari a complessivi 202.000 euro:
- rientrante nell’Allegato A alla Legge 232 del 2016 (beni materiali 4.0);
- consegnato l’11 dicembre 2020;
- interconnesso il 31 dicembre 2020 come risulta dalla perizia tecnica asseverata e giurata.
Sebbene la perizia sia stata consegnata nel mese di gennaio 2021, la società si chiede se sia possibile portare in compensazione nel 2021 due rate in luogo di una, per via del fatto che l’interconnessione è avvenuta il 31 dicembre 2020 e non è stato possibile fruire del credito d’imposta. Nel caso di specie, posto che il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020, anche se in linea di principio la prima delle tre quote del credito d’imposta sarebbe dovuta essere utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2020, l’Agenzia ribadisce che, nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
In definitiva, il credito d’imposta non si perde e nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione anche la seconda delle tre quote del credito di imposta.
La risposta n. 604/2021 verte sul tema della cumulabilità del bonus beni strumentali con altre agevolazioni riguardanti il medesimo investimento. Il concetto cardine su cui si fonda la possibilità del cumulo con altri contributi concerne la circostanza che il credito d’imposta unitamente al vantaggio fiscale connesso alla detassazione del bonus stesso non porti al superamento del costo complessivo.
Nel caso in questione, il macchinario in questione godrebbe:
a) del contributo regionale a fondo perduto POR FESR 2014/2020 (tassabile ai fini Irap e ai fini IRPEF per trasparenza in capo ai soci), pari al 50% dell’investimento effettuato;
b) del credito d’imposta di cui l’art. 1 comma 189 della L. 160/2019 pari al 40% dell’investimento medesimo.
L’istante chiede, in buona sostanza, se, ai fini della verifica del non superamento della soglia del costo si possa considerare solo il risparmio di Irap, considerato che la società risulta essere in trasparenza e pertanto risulta di non immediatezza calcolare l’aliquota da considerare ai fini del calcolo del risparmio d’imposta presso i soci.
L’Agenzia nega tale possibilità, chiarendo che, ai fini del calcolo del cumulo, si legge nella nota, “per evitare il superamento del costo sostenuto, il contribuente dovrà tenere in considerazione, oltre l’Irap, anche l’imposta sul reddito dei propri soci, a titolo di risparmio d’imposta derivante dalla detassazione del contributo per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla legge di bilancio 2020”. La nota non chiarisce le modalità di calcolo per tenere in considerazione il vantaggio fiscale in capo ai soci. Trattandosi di Irpef, è possibile ipotizzare che il risparmio d’imposta si ottenga applicando l’aliquota marginale Irpef al beneficio in esame.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN