L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56 del 6 settembre 2021, ha istituito due nuove causali contributo per il versamento tramite modello F24 dei contributi dovuti alla cassa forense. Una buona notizia per gli avvocati, che dal 15 settembre hanno avuto il via libera all’utilizzo dei crediti vantati verso l’Erario per il pagamento dei contributi previdenziali.
Come noto, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 si applicano anche a tutte le casse professionali, compresa la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (cd. cassa forense). La convenzione del 26 novembre 2020, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa Forense, ha poi regolato il servizio di riscossione, tramite delega F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.
Con nota n. 177408 del 14 luglio 2021, l’ente previdenziale degli avvocati ha richiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con le risoluzioni n. 1/E dell’11 gennaio 2021 e n. 34/E del 21 maggio 2021.
Istanza prontamente evasa dall’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 56, ha istituito le seguenti causali contributo:
- “E105” denominata “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)”;
- “E106” denominata “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo”.
Gli avvocati, dal 15 settembre 2021, hanno la possibilità di compilare i modelli F24 indicando le causali di cui sopra nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0013”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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