Cedolare secca: si può applicare se si affitta una sola stanza?

Il regime della cedolare secca, come noto, è un regime di tassazione opzionale che riguarda le locazioni di immobili ad uso abitativo. I proprietari degli immobili, tramite l’esercizio di tale opzione, hanno la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali sui redditi percepiti dagli affitti, oltre che di usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo per registrazioni, risoluzioni e proroghe del contratto.

I contribuenti, negli anni, hanno imparato a conoscere e a gestire il regime della cedolare secca, traendone importanti benefici fiscali. Sanno che l’aliquota secca del 21% può consentire loro di trarre maggiori profitti, soprattutto nei casi in cui dalla sommatoria dei diversi redditi emerga un’aliquota Irpef sconveniente, ma sono anche a conoscenza del fatto che, in presenza di importanti detrazioni fiscali, potrebbe convenire rimanere nel regime di tassazione ordinaria, in modo da non perdere tali detrazioni.

Superato lo scoglio dei calcoli di convenienza fiscale, facilmente affrontabile rivolgendosi ad un professionista che analizzi la situazione reddituale del proprietario immobiliare, rimangono i dubbi interpretativi sulle regole di base di applicabilità del regime della cedolare secca. Uno di questi dubbi è: si può optare per la cedolare secca se si affitta una sola stanza?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Circolare n. 26/2011, che è possibile optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui la locazione riguardi una sola porzione dell’immobile. Ad esempio, il proprietario di un immobile può concedere in affitto una stanza optando per il regime agevolato, evitando così di pagare le imposte con il regime ordinario. Ma attenzione, nel caso decidesse di affittare più stanze facenti parte della medesima unità abitativa, tutti i canoni percepiti dai singoli affittuari dovranno essere assoggettati allo stesso regime impositivo. Pertanto, scegliere la cedolare secca per una stanza vincola il locatore all’esercizio dell’opzione anche per i redditi derivanti dalla contemporanea locazione delle altre stanze.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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