In questi giorni sempre più spesso si sente parlare di cessione del credito e sconto in fattura. Ma quali sono le corrette modalità di rilevazione di queste operazioni nelle contabilità delle aziende? Analizziamole anche sulla base dei recenti chiarimenti forniti da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità.
Recentemente il legislatore ha riformato in modo massiccio il nostro sistema tributario prevedendo, da un lato, delle alternative all’indicazione delle detrazioni fiscali nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari e, dall’altro, la possibilità per i soggetti destinatari di alcune tipologie di credito di cederli ad altri soggetti.
È stato infatti previsto che, a fronte del sostenimento di determinate tipologie di spese per interventi edilizi (ad esempio Superbonus o ristrutturazioni edilizie), il contribuente possa usufruire, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, di uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto (che verrà anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati), oppure della possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione fiscale ad un altro soggetto, ad esempio agli istituti bancari.
Quel che rende davvero allettante questo tipo di beneficio è legato al fatto che i contribuenti non saranno più costretti a ripartire la detrazione in quote costanti, rispettando i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, ma potranno cedere, all’azienda che ha effettuato i lavori (o ad altri soggetti), un credito del valore pari alla detrazione fiscale della quale avrebbero goduto.
Il legislatore ha concesso la possibilità anche ai beneficiari di alcuni crediti, come il credito per le spese di sanificazione, per l’acquisto di dispositivi di protezione e per l’adeguamento dei luoghi di lavoro, di cederli, ottenendo quindi un’alternativa all’utilizzo diretto degli stessi in compensazione.
I benefici appena illustrati sono notevoli, tanto da aver spinto i destinatari dell’agevolazione a farne un uso sempre più massiccio. Questo, naturalmente, comporta importanti riflessi nella contabilità delle aziende, le quali potrebbero optare per:
- emettere la fattura applicando direttamente uno sconto al cliente (c.d. “sconto in fattura”), percependo pertanto dal cliente un corrispettivo inferiore. In questo caso il fornitore recupera come credito d’imposta il contributo anticipato sotto forma di sconto, con la possibilità di utilizzarlo direttamente in compensazione oppure di cederlo ad un altro soggetto;
- utilizzare il credito direttamente o cederlo a loro volta.
L’OIC si è espresso sulla rilevazione contabile ed il 3 agosto ha pubblicato il documento definitivo “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” che riporta in appendice anche degli esempi di contabilizzazione dei bonus fiscali.
Contabilizzazione dello sconto in fattura
Supponiamo ad esempio che la società Lavori Edili Srl emetta una fattura per ristrutturazioni edilizie per un valore pari a €33.000,00 concedendo uno sconto in fattura pari a €15.000,00.
La registrazione in Prima nota della fattura di vendita non tiene in considerazione lo sconto concesso:
che emerge invece alla rilevazione dell’incasso:
A fronte della chiusura del credito verso il cliente, risulterà in contropartita un’entrata di banca per €18.000,00 e l’imputazione a bilancio di un credito tributario pari a €15.000,00.
La normativa stabilisce che questo credito d’imposta potrà essere utilizzato con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione spettante; pertanto, nel nostro caso, il credito di €15.000,00 (che supponiamo si sarebbe potuto detrarre in 10 quote) potrà essere utilizzato in compensazione ciascun anno per un importo massimo pari a €1.500,00:
L’Agenzia delle Entrate effettua un controllo sull’utilizzo in compensazione di tali crediti procedendo a scartare eventuali deleghe F24 che presentino in compensazione una quota di credito superiore a quella massima utilizzabile.
Supponiamo che la società Lavori Edili Srl decida di non utilizzare il credito ma di cederlo a sua volta a Beta Srl, per un importo pari a €13.000,00, inferiore quindi al valore nominale del credito di €15.000,00.
In questo caso dovrà iscrivere a conto economico un onere finanziario per il valore pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il valore al quale il credito viene ceduto lo stesso.
Contabilizzazione dell’acquisizione del credito – contabilità del cessionario
Analizziamo, proseguendo l’esempio precedente, le scritture da effettuare per rilevare l’acquisizione del credito nella contabilità della società Beta Srl.
Successivamente, in ciascun esercizio nel quale verrà utilizzato il credito (da anno 1 ad anno 10) la società rileverà:
- le scritture per la contabilizzazione dei modelli F24 nei quali è stato utilizzato in compensazione il credito; come nel caso dello sconto in fattura, deve essere utilizzato rispettando la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione spettante:
- l’imputazione del provento finanziario che si è generato a seguito dell’acquisizione del credito ad un valore inferiore rispetto al valore nominale dello stesso.
Giulia Bianchet – Centro Studi CGN