L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 227358 del 4 settembre 2021, ha comunicato che i locatori avranno tempo sino al 6 ottobre per inviare l’istanza per l’accesso al contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione.
Il contributo in oggetto, introdotto dall’art. 9-quater del DL n. 137/2020, consiste in una somma di denaro a fondo perduto destinata ai locatori di immobili ad uso abitativo che concedono al conduttore una riduzione dei canoni di locazione per tutto o per parte dell’anno 2021. Sono ammesse al beneficio le riduzioni di mensilità ricollegabili a contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore. Ulteriore condizione è che la rinegoziazione sia avvenuta a partire dal 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha istituito il contributo. Il contributo è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni al ribasso e spetta per un importo massimo di 1.200 euro a locatore.
Il comma 3 dell’articolo 9-quater del DL n. 137/2020 rinviava ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative necessarie per il riconoscimento del contributo. In data 6 luglio 2021 l’atteso provvedimento usciva, stabilendo che le istanze potessero essere inviate telematicamente dai proprietari degli immobili (o da intermediari appositamente delegati) entro il 6 settembre 2021. Il Provvedimento n. 227358 del 4 settembre interviene proprio su tale termine: le domande potranno essere inviate sino al 6 ottobre 2021.
Entro lo stesso termine del 6 ottobre potranno essere inviate anche le istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse, nel caso in cui ci sia resi conto di aver indicato dati errati oppure se la domanda originaria è stata scartata dal sistema.
Nulla cambia invece per ciò che riguarda la rinuncia al contributo. Chi intende rinunciare totalmente o parzialmente al beneficio può compilare domanda di rinuncia entro il 31 dicembre 2021, così come era stato deciso con il Provvedimento originario del 6 luglio 2021.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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