Con la ripresa delle attività di notifica degli atti inerenti i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate potrebbe sorgere la necessità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa per l’anno 2015, anche per avvalersi del minor carico sanzionatorio determinato dal ravvedimento. Analizziamo le risposte dei tecnici del fisco sull’argomento facendo riferimento alla normativa prodotta dalla legislazione emergenziale del periodo pandemico.
Al riguardo, la posizione del fisco è alquanto netta e trova conferma nelle risposte agli interpelli n. 620 del 24 dicembre 2020 e 396 del 9 giugno 2021. In entrambi i documenti di prassi, l’Agenzia chiarisce che il termine da rispettare per la presentazione della dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2015 è il 31 dicembre 2020. Secondo la normativa di riferimento, argomentano i tecnici, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa è fissato al “… 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione” (per l’esercizio d’imposta 2015 corrisponde al 31 dicembre 2020). Il legislatore della pandemia, al momento, non ha ritenuto di differire ulteriormente tale termine stabilito dall’art. 2, comma 8, del DPR 322/1998 a cui si aggancia l’istituto del ravvedimento operoso per consentire al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Altro aspetto da considerare riguarda l’inapplicabilità per il contribuente della proroga disposta dall’articolo 157, comma 1, del D.L. 34/2020 secondo cui “gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, (…), scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, […]”.
In buona sostanza, entro il 31 dicembre 2020 devono essere emessi gli accertamenti (nel senso che devono essere sottoscritti dal funzionario competente) che potranno essere notificati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Si tratta, quindi, di una proroga che riguarda esclusivamente gli atti dell’Agenzia delle Entrate. La norma in commento non richiama i termini relativi alle dichiarazioni integrative che restano assoggettate al termine originario del 31 dicembre 2020. Tale interpretazione va intesa sia nel senso della dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente (per beneficiare del ravvedimento con sanzioni ridotte), sia per quanto concerne la dichiarazione integrativa a favore del contribuente.
Di fronte all’impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso per l’anno 2015, al contribuente non resta che l’acquiescenza (ex 8 art. 15 del d.lgs. 218/1997) oppure la definizione delle sanzioni (art. 17 del D.Lgs. 472/1997) con aggravio in termini di sanzioni e interessi.
L’alternativa è avviare la procedura di contenzioso nella forma del reclamo/ricorso nel tentativo di far valere il principio per il quale il termine delle attività di controllo da parte dell’Agenzia deve coesistere con il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN