L’obbligo di effettuare l’invio telematico dei corrispettivi esclusivamente con il nuovo tracciato telematico (versione 7.0) slitta per l’ennesima volta ed è prorogato al 1° gennaio 2022, termine rivisto già due volte dallo scorso dicembre.
L’obbligo di adeguarsi alle novità viene rimandato, e sempre per la medesima motivazione: per recepire le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, viste le difficoltà che derivano dal perdurare dell’emergenza Covid.
L’Agenzia delle entrate, quindi, con Provvedimento del 7 settembre 2021, prot. 228725/2021, accoglie la richiesta prorogando l’obbligo dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022: questa ad oggi è la data definitiva di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – del giugno 2020, e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici. Si proroga l’adeguamento al 31 dicembre 2021 anche per i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.
Sono quindi rideterminati i termini per adottare le novità che riguardano lo scontrino elettronico:
- dal 1° gennaio 2022 in merito all’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e dell’adeguamento dei Registratori telematici;
- entro il 31 dicembre 2021 i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.
La versione 6.0 pertanto potrà essere utilizzata ancora per tutto il 2021.
Il Provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Rita Martin – Centro Studi CGN