Rimborso IVA consentito al contribuente che non ha mai avviato l’attività. È il chiarimento che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la risposta n. 584 del 14 settembre 2021 all’interpello di un contribuente. Leggiamo le motivazioni dell’Agenzia.
Il caso trattato dall’Agenzia delle Entrate riguarda una società che ha stipulato un contratto di locazione di un immobile ad uso alberghiero per avviare un’attività alberghiera, in realtà mai iniziata, perché il locatore non ha rispettato le clausole previste dal contratto.
Nell’interpello, la società (contribuente) chiede se l’eccedenza di IVA a credito maturata possa essere chiesta a rimborso, ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 633/72, per effetto della cessazione di attività pur non avendo mai realizzato operazioni attive, per la ragione suindicata e posto di non trovarsi nella condizione di società di comodo.
Nel motivare la risposta al contribuente, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla giurisprudenza comunitaria e fornisce due importanti spunti.
Il primo è che anche le attività cosiddette preparatorie all’avvio dell’attività devono essere considerate attività economiche. Con il richiamo alla giurisprudenza di legittimità nazionale viene riconosciuto che ai fini della detraibilità dell’IVA sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertare l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica.
Il secondo importante spunto è che chiunque svolga atti preparatori è di conseguenza considerato soggetto passivo. Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Il richiamo in questo caso è alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che afferma che le attività preparatorie devono essere considerate attività economiche e chiunque svolge atti preparatori è, a tutti gli effetti, considerato soggetto passivo.
Da questa premessa, ne consegue che l’acquisto di beni o di servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale determina l’applicazione del sistema dell’IVA e del sistema della detrazione dell’imposta.
Il diritto alla detrazione, una volta sorto, rimane, in linea di principio, acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata, cosicché non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non ha utilizzato detti beni e servizi che hanno dato luogo alla detrazione nell’ambito di operazioni soggette a imposta.
“Ogni interpretazione diversa della direttiva IVA”, si legge nella risposta n. 584 dell’Agenzia delle Entrate, “sarebbe contraria al principio di neutralità dell’IVA per quanto riguarda l’onere fiscale dell’impresa”.
In buona sostanza, non occorre attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se la detrazione spetta e in quali termini e modi. È sufficiente che i beni e i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione.
Resta inteso comunque che questo importante principio risulta valido quando la destinazione è avvalorata oggettivamente dalla natura dei beni e dei servizi acquisiti rispetto all’attività concretamente esercitata dal contribuente.
Si tratta di una importante conferma che arriva da parte delle Entrate rispetto ad una giurisprudenza ormai consolidata da anni (Ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 18 maggio 2021, causa C-248/20, Ordinanza n. 7488/2020 della Cassazione, Ordinanza n. 4020/2012 della Cassazione).
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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