Come vengono tassate le plusvalenze realizzate tramite investimenti effettuati attraverso una società informatica di diritto inglese, che ha come finalità l’attività tipica del trading on line per mezzo di brokers finanziari internazionali?
Da anni ormai, grazie alla diffusione di internet e degli smartphone, sono centinaia i siti e le piattaforme software che propongono operazioni di trading on line, con la promessa di facili guadagni, investendo nei mercati globali del forex o di numerosi altri assets (opzioni binarie, criptovalute, etc…).
Come tassare gli introiti derivanti dagli investimenti on line, soprattutto quando le piattaforme di investimento, come spesso avviene, sono gestite da società con sedi estere?
Con la risposta n. 490/2021 pubblicata il 20 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione fiscale ad un contribuente persona fisica non esercente attività di impresa che ha realizzato delle plusvalenze per tramite di una società di software, proprietaria di un brevetto di “intelligenza artificiale” che svolge l’attività di compravendita sul mercato Forex avvalendosi di brokers di sua fiducia.
Le modalità di investimento adottate dalla piattaforma in questione per usufruire del robot di intelligenza artificiale che opera nel Forex, prevedono una partecipazione diversificata in base al capitale versato, che nel caso del contribuente è del 35% giornaliero per ogni anno di adesione.
In buona sostanza, su ogni 100 euro di guadagno, il 35% va alla società di gestione come pagamento della commissione per il servizio reso ed il restante 65% resta sull’account del contribuente come introito. Il contribuente, nel quesito posto all’Agenzia, ha chiarito che non ci sono minusvalenze in quanto un sistema “stop-loss” blocca le perdite alla minima oscillazione negativa.
Nel fornire i chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione 25 ottobre 2011 n. 102/E (che chiarisce che i contratti di compravendita di valute sul Forex devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater i cui redditi scontano imposta sostitutiva nella misura del 26%) e la risoluzione 1 settembre 2016 n. 71/E in merito ai contratti di acquisto e vendita di valuta e alle opzioni binarie (che chiarisce che le opzioni binarie possono essere ricondotte al medesimo articolo 67, comma 1, lettera c-quater), specificando che la compravendita di valute sul mercato del Forex avviene mediante la conclusione dei cosiddetti contratti “spot” e “rolling spot”.
Nei primi (contratti spot), la compravendita di valute è regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.
Nei secondi (contratti rolling spot), le operazioni chiuse al termine della giornata vengono riaperte nella giornata successiva, qualora il cliente abbia convenienza a mantenere in essere le posizioni di mercato assunte, oltre la giornata lavorativa. In questo caso, l’intermediario applica il meccanismo di “roll over” che consiste nella chiusura e nella successiva riapertura delle posizioni in modo tale che il cliente non abbia una giacenza di valuta estera al termine della giornata.
Nel caso specifico oggetto di chiarimenti, la società investe i soldi di tutti i suoi clienti e, a fine giornata, retrocede loro una parte del guadagno realizzato complessivamente secondo quanto previsto dal pacchetto sottoscritto dal cliente. Il guadagno realizzato dall’istante non deriva propriamente dall’investimento del suo capitale sul mercato Forex, ma dipende dal guadagno complessivo realizzato dalla società.
Il rapporto instaurato con la società che gestisce la piattaforma, si legge nella risposta, sembra costituire un rapporto attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto rappresentato dagli investimenti effettuati dalla società. Ne consegue che gli eventuali redditi derivanti da detto rapporto costituiscono redditi diversi di natura finanziaria ai sensi della lettera c-quinquies del comma 1 dell’articolo 67 del T.U.I.R.
Pertanto, la sommatoria delle plusvalenze realizzate alla fine di ciascuna giornata deve essere indicata nel quadro RT della propria dichiarazione dei redditi e su tali plusvalenze deve essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura del 26% del loro ammontare ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997 n. 461.
Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, l’Agenzia chiarisce altresì che le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale, attraverso la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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