L’ISEE Corrente è l’indicatore ISEE, istituito attraverso l’articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, che permette, in presenza di un ISEE già in corso di validità, di aggiornare la situazione reddituale del nucleo familiare nella casistica in cui sono intervenuti eventi avversi quali, ad esempio, la perdita del lavoro o la fine di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario.
Attraverso il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 luglio 2021, con pubblicazione in G.U. n. 203 del 25/08/2021, tale possibilità viene estesa anche alla situazione patrimoniale: ne consegue che quindi è possibile aggiornare anche questo elemento di composizione dell’indicatore ISEE.
Vediamo nel dettaglio quando è possibile presentare un ISEE Corrente, qual è la sua validità e cosa è necessario dichiarare.
Quando è possibile presentare un ISEE Corrente?
L’ISEE Corrente può essere presentato solo se preliminarmente è stata già presentata una DSU e la stessa sia, alla data di presentazione del Corrente, ancora in corso di validità.
Fatta tale premessa, l’ISEE Corrente può essere presentato quando si verificano le seguenti condizioni:
- risoluzione o sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, valido solo per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- conclusione del rapporto di lavoro svolto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti tale risoluzione, valido solo per lavoratori dipendenti a tempo determinato o impegnati con tipologie contrattuali flessibili che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU;
- cessazione di un’attività svolta in via continuativa per almeno 12 mesi, valido per lavoratori autonomi non occupati alla data di presentazione della DSU;
- interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo IRPEF;
- variazione complessiva della situazione reddituale superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente;
- NOVITÀ variazione della situazione patrimoniale complessiva superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. Tale possibilità viene concessa dal 1° aprile di ogni anno.
Le variazioni reddituali e patrimoniali possono coesistere all’interno della stessa dichiarazione sia per lo stesso soggetto che per soggetti diversi.
Cosa dichiarare?
I valori da dichiarare nell’ISEE Corrente variano a seconda del tipo di variazione che è intervenuta.
Nella casistica in cui sia intervenuta una variazione reddituale, è necessario dichiarare:
- Redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati;
- Redditi da attività d’impresa o lavoro autonomo;
- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ad esclusione di quelli percepiti per la disabilità.
Tali redditi devono far riferimento a seconda della variazione:
- ai 12 mesi precedenti la data di presentazione dell’ISEE Corrente;
- ai 2 mesi precedenti la data di presentazione dell’ISEE Corrente solo nella casistica in cui sia intervenuta un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali ed indennitari o una risoluzione/sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per un lavoratore a tempo indeterminato.
NOVITÀ Nella casistica in cui sia intervenuta una variazione patrimoniale è necessario indicare per ogni componente del nucleo familiare, inclusi coloro i quali non hanno subito una variazione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Validità dell’ISEE Corrente
Il nuovo modello ha una validità variabile, anche in questo caso, a seconda della variazione che si comunica. Infatti l’ISEE Corrente è valido:
- 6 mesi nella casistica in cui sia intervenuta una variazione reddituale;
- fino al 31/12 dell’anno di presentazione della dichiarazione nella casistica in cui sia intervenuta:
- una variazione solo patrimoniale;
- una variazione sia reddituale che patrimoniale.
Rimane valida la regola di aggiornamento dell’ISEE Corrente entro due mesi nella casistica in cui siano intervenute variazioni della situazione occupazionale o inerente i trattamenti percepiti.
Marica Isola – Centro Studi CGN