Si va verso la fattura elettronica tra Italia e San Marino

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Mef del 21 giugno 2021 sono state definite le modalità applicative relative alla fatturazione elettronica tra Italia e Repubblica di San Marino.

Il Decreto dà attuazione a quanto previsto dall’art. 12 del decreto crescita (DL n. 34/2019), che aveva previsto che negli scambi commerciali tra Italia e San Marino fosse obbligatorio implementare l’obbligo di fattura elettronica in sostituzione di quella tradizionale cartacea.

Le date da ricordare sono quelle del 1° ottobre 2021 e del 1° luglio 2022. A decorrere dal 1° ottobre e sino al 30 giugno 2022, le fatture potranno essere predisposte sia in formato elettronico che cartaceo; dal 1° luglio 2022 cesserà il doppio canale e sarà consentito esclusivamente il formato elettronico.

Nel caso di fatture emesse dall’Italia verso San Marino, i files xml verranno trasmessi dallo SDI all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione, convaliderà la regolarità del documento e ne comunicherà l’esito al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui tale comunicazione di regolarità non avvenga nei quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’operatore economico italiano potrà, nei trenta giorni successivi, emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Dpr 633/72.

Nel caso opposto di cessioni di beni da San Marino verso l’Italia, le fatture verranno spedite dall’ufficio tributario allo SDI, il quale le girerà al cessionario in modo che possa visualizzarle in un apposito canale telematico che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione.

Occorrerà prestare molta attenzione all’IVA: le fatture potranno arrivare con e senza imposta sul valore aggiunto. Nel primo caso, fattura con IVA esposta, l’imposta verrà versata dall’operatore economico sanmarinese all’ufficio tributario, che poi riverserà le somme al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nel secondo caso, fattura senza addebito dell’IVA, l’operatore italiano riceverà il file xml della fattura tramite SDI e sarà tenuto ad assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Dpr 633/72.

Nessun cambiamento è previsto per i soggetti attualmente esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Tali soggetti continueranno ad operare nella modalità tradizionale: emetteranno fattura cartacea in tre esemplari (due dei quali consegnati al cessionario) e riceveranno, nei quattro mesi successivi, un esemplare della fattura vidimata dall’ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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