Con la risposta all’interpello n. 612 del 20 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate, analizzando il contenuto dell’art. 16-bis comma 8 del TUIR, afferma che le detrazioni edilizie oggetto di trasferimento in favore degli eredi in seguito al decesso dell’avente diritto non possono essere ulteriormente trasferite.
Per via del decesso prima del suocero (già vedovo) e poi della moglie, l’istante chiede chiarimenti circa la trasferibilità delle quote residue dei bonus edili non ancora fruiti nel caso in cui l’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori venga trasferito mortis causa dal padre alla figlia e poi agli eredi di quest’ultima.
Il documento di prassi richiama l’art. 16-bis comma 8 del TUIR che tratta della detrazione IRPEF stabilendo:
- in caso di trasferimento inter vivos, vendita o donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi edili, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo tra le parti, all’acquirente o donatario persona fisica dell’unità immobiliare;
- in caso di trasferimento mortis causa, quindi di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Il trasferimento della detrazione in caso di trasferimento mortis causa è condizionato dalla detenzione materiale e diretta dell’immobile da parte degli eredi. Tale requisito è stato in più occasioni oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha avuto modo di evidenziare quanto segue:
- se l’immobile è locato o concesso in comodato a terzi, l’erede non può subentrare nella detrazione “edilizia”, perché non ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile;
- in presenza di più eredi, qualora uno solo di essi abbia l’immobile a propria disposizione, la detrazione “edilizia” spetta per intero esclusivamente a quest’ultimo erede, perché gli altri eredi non hanno la detenzione materiale e diretta dell’immobile;
- nel caso in cui la detenzione materiale e diretta dell’immobile sia esercitata congiuntamente da parte di più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali;
- affinché la detrazione delle rate residue sia conservata anche negli anni successivi, la detenzione materiale e diretta dell’immobile deve essere mantenuta anche negli anni successivi. Non è sufficiente, infatti, che la condizione sia soddisfatta per il solo anno di accettazione dell’eredità. È necessario che la condizione risulti verificata anno per anno, con possibilità che, per alcuni anni, la corrispondente quota di detrazione residua non possa essere fruita dall’erede e che per altri possa invece essere fruita.
Con il chiarimento di cui all’interpello in commento, l’Agenzia chiarisce che in caso trasferimento inter vivos (vendita o donazione) da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite non si trasferiscono all’acquirente/donatario.
Stesso ragionamento per quanto concerne il trasferimento mortis causa: in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN