Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 488 del 22.09.2021, ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione del 5 per mille con le linee guida per la loro compilazione nonché per la redazione della relazione illustrativa.
I soggetti obbligati alla rendicontazione del 5 per mille sono gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) unitamente alle cooperative sociali e con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società. Dal momento che il RUNTS non risulta ancora operativo, l’obbligo di rendicontazione del contributo del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2020 riguarderà:
- enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’articolo 10 D.Lgs. 460/1997;
- associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 L. 383/2000;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 460/1997, indicati nell’articolo 2, comma 4-novies, lettera a), D.L. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2010.
Le novità delle nuove linee guida si possono sintetizzare nelle seguenti semplificazioni:
- eliminazione dell’obbligo di inviare i giustificativi di spesa;
- divieto di inviare documenti con modalità diverse da quelle telematiche;
- obbligo di pubblicazione degli importi percepiti solo se di importo superiore a 20.000 euro;
- tracciabilità delle spese che dovranno risultare effettive, comprovabili e contabilizzate.
Il rendiconto deve essere redatto su modelli ministeriali ed è suddiviso in tre parti:
- la prima parte si riferisce alla “Scheda anagrafica e informazioni generali”;
- la seconda è attinente al “Rendiconto spese sostenute”;
- la terza ai giustificativi di spesa.
L’obbligo di trasmissione riguarderà esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa per via della semplificazione inerente l’eliminazione dell’obbligo di trasmettere anche i giustificativi di spesa, i quali dovranno essere inviati, conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.
I documenti in questione, rendiconto con relazione illustrativa con data e sottoscrizione del legale rappresentante, dovranno essere trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell’oggetto: il codice fiscale dell’ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto (es. “rendiconto”, “integrazione al rendiconto”, “accantonamento”, ecc.) e l’anno finanziario di riferimento.
Non saranno ammessi rendiconti redatti su schemi non conformi e trasmessi tramite canali alternativi alla pec (per esempio inviati per posta).
Il D.P.C.M. 23.07.2020 ha introdotto, altresì, l’obbligo di pubblicazione, da parte dei beneficiari che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro, sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, degli importi percepiti e del rendiconto con la relazione illustrativa. Gli stessi enti dovranno dare notizia dell’avvenuta pubblicazione utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it. Nella comunicazione, tra gli altri elementi informativi, deve essere indicato il link della pagina web nella quale il rendiconto è stato pubblicato.
Per gli enti beneficiari del contributo di ammontare inferiore a 20.000 euro viene raccomandato di pubblicare il rendiconto sul proprio sito web giustificando tale facoltà in termini di accrescimento del livello di trasparenza e di accountability del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.
Sul piano sanzionatorio, in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero procede:
- con la diffida ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni;
- in caso di inerzia, si provvede a comminare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.
In altri casi più gravi, si procede con il recupero dei contributi erogati:
- erogazione delle somme determinata da dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- contributo erogato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione dello specifico divieto;
- mancata rendicontazione delle somme erogate;
- mancato invio del rendiconto e della relazione;
- mancato possesso, a seguito di controlli, dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio;
- cessazione o mancato svolgimento dell’attività prima dell’erogazione delle somme.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN