Come di consueto, al termine della campagna fiscale, l’Agenzia delle entrate si avvale dello strumento dei controlli preventivi per porre in essere una verifica propedeutica all’erogazione del rimborso. Per adempiere al compito, l’Ufficio Territoriale competente, sulla base della residenza del contribuente, sospende l’erogazione per effettuare la verifica sulla spettanza delle agevolazioni fiscali. Al termine di tale attività, in base alle risultanze del controllo eseguito, il rimborso potrà essere riconosciuto in tutto o in parte, ovvero totalmente disconosciuto. Approfondiamo dunque quali sono i fattori che fanno scattare questo particolare controllo e le relative tempistiche.
L’Amministrazione finanziaria, con il Protocollo n. 2021/125708 del 24 maggio 2021 ha precisato che sono soggette a controllo preventivo le dichiarazioni 730/2021 che, contemporaneamente o alternativamente:
- presentano modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata;
- presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri determinati annualmente con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate;
- determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 € nel caso di presentazione in assistenza diretta o di precompilato.
I contribuenti che non hanno percepito il rimborso e che rispettano anche solo uno dei suddetti criteri potrebbero essere sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle entrate; ma in che modo vengono informati di questa verifica preventiva? Entro quali tempistiche?
Destinatari e modalità di notifica del controllo
Gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle entrate provvederanno a notificare la richiesta formale:
- Al CAF o al Professionista se il contribuente si è avvalso di un intermediario per la presentazione della dichiarazione (solitamente a mezzo PEC);
- Direttamente al contribuente qualora la dichiarazione sia stata presentata autonomamente (area riservata o e-mail fornita in sede di compilazione).
In alcuni casi residuali l’Agenzia delle entrate provvede a bloccare l’erogazione del credito per effettuare delle verifiche su documentazione già in loro possesso; in questi casi potrebbe essere difficile per il contribuente capire il motivo del mancato accredito del rimborso poiché potrebbe non essere emessa alcuna richiesta formale.
In questi casi si consiglia di richiedere sempre maggiori informazioni al proprio commercialista o direttamente all’Ufficio Territoriale di competenza.
Tempistiche di notifica e di controllo
All’interno del Protocollo n. 2021/125708 del 24 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate chiarisce che i controlli preventivi possono essere posti in essere “entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
L’erogazione del credito viene invece garantita “non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”.
Si ricorda infine che, in caso di controllo preventivo, l’accredito del rimborso sarà disposto direttamente dall’Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:
- mediante vaglia postale se l’Agenzia non ha ricevuto alcun riferimento bancario del contribuente;
- sul conto corrente se il contribuente ha fornito all’amministrazione finanziaria il “Modello per la richiesta di accredito su c/c bancario o postale dei rimborsi fiscali – Persone fisiche” compilato coi dati per l’accredito
Marco De Faveri – Centro Studi CGN