Con pubblicazione del provvedimento n. 275852 del 18 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate rende concreta la possibilità di avvalersi della definizione straordinaria degli avvisi bonari (art. 5 commi 1-11 del DL 41/2021).
Si tratta di una norma finalizzata alla regolarizzare le comunicazioni di irregolarità emesse in ragione delle liquidazioni automatiche:
- 36-bis del DPR 600/1973, in materia di imposte reddituali;
- 54-bis del DPR 633/1972, in materia di IVA.
Si tratta di note documentali inerenti le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta:
- 2017, che sono state elaborate al 31 dicembre 2020, ma che non sono ancora state inviate ai contribuenti per effetto della sospensione prevista dall’art. 157 del DL 34/2020;
- 2018, che saranno elaborate entro il 31 dicembre 2021.
In sostanza, si tratta di un controllo automatizzato nel senso che non si fonda su un procedimento di natura selettiva, ma deriva dalla liquidazione delle imposte e dell’IVA in seguito alla presentazione delle rispettive dichiarazioni. Si sottolinea che le comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all’art. 36 ter del DPR 600/1973 non sono comprese nella sanatoria in esame. Quest’ultima tipologia di controlli di natura selettiva soggiace alle regole ordinarie.
Da un punto di vista soggettivo, il beneficio è rivolto ai contribuenti che risultano:
- titolari di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021;
- aver avuto, nel periodo d’imposta 2020, una riduzione significativa del volume di affari o dei ricavi o compensi maggiore del 30% rispetto al volume di affari o dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.
I dati sono ricavabili dalle dichiarazioni annuali dell’IVA. Per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, per esempio i contribuenti con prestazioni esenti IVA o i contribuenti in regime forfetario, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi (per l’anno 2020 ancora in corso di elaborazione e trasmissione).
I soggetti interessati dal beneficio in esame sono i soggetti che devono ancora ricevere le comunicazioni di irregolarità. Restano esclusi i contribuenti ai quali sono già state consegnate le comunicazioni di irregolarità relativa agli anni di imposta 2017 e 2018. Questi ultimi non hanno diritto all’eventuale rimborso della sanzione già versata e, in caso di rateizzazione, devono continuare a versare le rate unitamente alla sanzione del 10 per cento alle scadenze indicate nell’avviso bonario.
L’agevolazione consiste nell’azzeramento delle sanzioni oppure delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali contenute nella comunicazione d’irregolarità (cd avvisi bonari inviate dall’Agenzia). Il beneficio si perfeziona versando il totale delle imposte e dei contributi oltre agli interessi dovuti entro i termini ordinariamente previsti, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche tramite rateizzazione.
Per poter fruire della sanatoria in esame, il provvedimento prevede che:
- i contribuenti che intendano accettare la proposta di definizione debbano presentare un’autodichiarazione per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di Stato;
- l’autodichiarazione in esame deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui la proposta di definizione non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si esegue il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN