Il Decreto Sostegni Bis ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale (ACE) tramite il riconoscimento di un credito d’imposta. Chiariamo come utilizzare il credito in compensazione, a rimborso o cedendolo.
L’art.19 del D.L. n.73/2021 conv. in L. n. 106/2021 ha apportato la novità di un rafforzamento incisivo del sostegno delle imprese in contabilità ordinaria già conosciuto e denominato “Aiuto alla crescita economica” (cd. ACE).
Infatti, rispetto all’ordinaria misura del 1,3%, per il 2021 vigerà la possibilità di avvalersi dell’ACE con il coefficiente di remunerazione del 15% (che a sua volta, per misurarne il beneficio in termini d’imposta, si dovrà moltiplicare per l’aliquota IRES o IRPEF del contribuente).
Nel caso di soggetti IRES si tratta di un vantaggio del 3,60% in termini di beneficio d’imposta.
La misura del 15%, molto più elevata rispetto all’ordinaria, vigerà però per un importo massimo di aumento del capitale proprio di € 5 milioni, oltre il quale, secondo il tenore letterale della norma, si usufruirà dell’ordinaria misura del 1,3%.
Sarà possibile beneficiare di detta possibilità sia con una variazione fiscale in diminuzione del reddito da effettuarsi nella dichiarazione del periodo in cui si verificherà l’incremento, sia sotto forma di credito d’imposta compensabile ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 241/1997, secondo le ordinarie modalità (modello F24 da pagare tramite i servizi telematici dell’AdE) ma senza limiti d’importo d’utilizzo. L’agevolazione sotto forma di credito d’imposta potrà essere anche chiesta a rimborso.
Il rafforzamento della misura:
- opererà per gli incrementi di capitale proprio sin dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (nella maggior parte dei casi dal 1.1.2021);
- cesserà all’ultimo giorno del periodo d’imposta successivo al 31.12.2020 (nella maggior parte dei casi il 31.12.2021);
- il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ma non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 109 c.5 del TUIR;
- se si vorrà usufruire della misura sotto forma di credito d’imposta, dovrà essere comunicato preventivamente in via telematica a partire dal 20.11.2021 e fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (al momento il 30.11.2022). Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine di presentazione della comunicazione scade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla fine del periodo d’imposta;
- fruibile sotto forma di credito d’imposta, dovrà essere preceduto (anche di un solo giorno) dalla delibera assembleare di accantonamento a riserva (disponibile) di tutto o parte dell’utile dell’esercizio oppure dall’avvenuto conferimento in denaro oppure dalla rinuncia o dalla compensazione di crediti da parte di soci. Il credito d’imposta potrà essere ceduto con la possibilità, per il soggetto cessionario, di cederlo a sua volta, rispondendo solo dell’eventuale utilizzo in modo irregolare oppure in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto;
- non sarà sottoposto al criterio del pro-rata temporis, per cui l’aumento del capitale proprio sarà operativo a partire dal primo giorno del periodo d’imposta interessato, a prescindere da quando è avvenuto l’incremento del capitale proprio;
- sarà definitivamente acquisito ove gli incrementi rimangano nel patrimonio netto dell’impresa fino al 2023 ad eccezione dell’utilizzo per perdite d’esercizio. Ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 19, qualora nei due esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2021 si dovesse verificare un decremento del capitale proprio dell’impresa rispetto a quest’ultima data, si dovrà restituire il credito d’imposta oppure recuperare l’ammontare del 15% operando una variazione in aumento del reddito complessivo del soggetto beneficiario.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo