La legge di Bilancio 2021 ha istituito, per l’anno 2021, la possibilità di usufruire del c.d. bonus idrico. Il decreto attuativo, che doveva essere emanato entro 60 gg., è stato finalmente sottoscritto dal MiTE, anche se ancora non pubblicato in G.U. Ecco come richiedere il bonus.
Con i commi dal 61 al 65 dell’art.1 della Legge 178/2020 è stato istituito il c.d. Bonus idrico.
Il bonus spetta alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, proprietari o titolari di un diritto reale o personale di godimento di immobili, per un importo pari a euro 1.000 (nel limite di spesa stanziato pari a 20 milioni di euro e fino ad esaurimento delle risorse) per ciascun beneficiario; tale importo va utilizzato entro il 31 dicembre 2021 e spetta per interventi, da effettuarsi su edifici esistenti, su parte degli stessi o su singole unità immobiliari, relativi alla sostituzione di:
- vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto, cioè con volume massimo o inferiore a sei litri e relativi a sistemi di scarico, comprese le opere murarie e idrauliche collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso dell’acqua, soffioni doccia, colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, cioè con portata inferiore o uguale ai 6 litri al minuto per le rubinetterie e a 9 litri al minuto per soffioni e colonne doccia, comprese le eventuali opere murarie e idrauliche collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
L’importo non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo dell’Isee. Il bonus idrico è alternativo e non è cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di origine fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni. Può essere richiesto una sola volta e per un solo immobile.
Come ottenere il bonus idrico
Il bonus viene erogato secondo l’ordine temporale di arrivo delle richieste e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
I beneficiari presentano istanza previa registrazione sulla Piattaforma Bonus Idrico (non ancora resa disponibile alla data odierna) accessibile dal sito del Ministero della Transazione Ecologica tramite Spid o CIE.
Al momento della registrazione il soggetto deve fornire autocertificazione attestante:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.
Vanno allegati:
- copia del documento commerciale attestante il sostenimento della spesa, riportante il codice fiscale del soggetto che usufruisce del bonus;
- copia del bonifico bancario o postale attestante il pagamento; sono ammessi anche carte di debito e di credito, prepagate, assegni bancari o circolari.
Il Ministero della Transazione Ecologica vigilerà sul corretto funzionamento dell’erogazione dei bonus e interverrà, anche su segnalazione di Sogei e Consap, in caso di utilizzo non conforme o di violazioni delle norme, per la revoca e il recupero del beneficio erogato.
Rita Martin – Centro Studi CGN