I crediti formativi obbligatori per i revisori legali dei trienni 2017/2019 e 2020/2022 potranno essere assolti in un arco di tempo maggiore del previsto. Vediamo in che cosa consistono le novità in vigore.
Con il D.MEF n. 135 del 8/7/2021 è stato adottato il Regolamento che riguarda il procedimento relativo ai provvedimenti sanzionatori nel caso di violazioni ai dettami in materia di Revisori legali e Società di revisione.
In particolare, l’art.14 del predetto Decreto prevede che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (19/10/2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31/12/2019.
I revisori interessati riceveranno comunicazione riguardo ai crediti formativi mancanti al raggiungimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 all’indirizzo PEC presente nella propria area riservata.
È bene sapere che la mancata comunicazione della PEC (ora Domicilio Digitale) rappresenta una violazione espressamente sanzionabile ai sensi dell’art. 24, c. 2, lett. b) del D.lgs. 39/2010.
Pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, gli eventuali procedimenti sanzionatori potranno essere intrapresi a partire dal 18/01/2022.
Però, a differenza di quanto è avvenuto nel corso del detto triennio, per colmare i residui debiti formativi 2017/2019, si dovrà obbligatoriamente fruire dei moduli formativi presenti nel catalogo pubblicato nel portale FAD del MEF – Revisori legali e accessibili previa richiesta delle credenziali e successivo accesso all’area riservata.
I moduli formativi saranno presenti sul predetto sito-web dal 19/10/2021 fino al 17/01/2022.
È importante il contenuto dell’informativa n. 98/2021, nella quale il CNDCEC ha ricordato che nell’individuazione dell’eventuale debito formativo relativo al triennio 2017/2019 si dovrà tenere conto anche dei crediti formativi già conseguiti nel 2018 per sanare il debito formativo 2017. Infatti, all’epoca, il MEF consentì di recuperare parte dei crediti formativi mancanti per il 2017 entro il 31/12/2018 e, nella circolare n. 3 del 20/02/2020, chiarì che riguardo al differimento al 2018 dell’obbligo formativo relativo al 2017 – disposto con circolare del 28/02/2018, n. 6 – si ritiene opportuno considerare rispettati gli obblighi formativi per le suddette annualità ove l’iscritto al registro abbia maturato complessivamente, alla data del 31/12/2018, 40 crediti formativi, di cui almeno 20 caratterizzanti.
Quindi, nel valutare la regolarità della posizione formativa, ciascun iscritto dovrà considerare regolarmente assolto l’obbligo formativo del 2017 (e quindi non dovrà per tale anno recuperare i crediti formativi nei 90 giorni previsti dal DM 135/2021) nel caso in cui il totale dei crediti formativi 2017/2018 indicati nella propria area riservata del portale del MEF sia almeno pari a 40 crediti formativi, di cui almeno 20 in materie caratterizzanti.
Per fruire correttamente dei moduli formativi ai fini dell’abbinamento con l’anno per il quale si deve colmare il debito, ci si deve attenere scrupolosamente alle apposite Linee guida pubblicate sul sito revisionelegale.mef.gov.it e sul portale FAD – MEF.
Dopo aver completato i corsi mancanti per l’assolvimento dell’obbligo formativo, per raggiungere almeno 20 crediti formativi per ciascun anno – di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale – il revisore potrà verificare il corretto adempimento, in tempo reale, attraverso l’accesso alla propria area riservata.
Anche l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio 2020/2022 viene agevolato.
Infatti, esso, consistente nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intenderà assolto se i crediti complessivi del triennio (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) saranno conseguiti entro il 31/12/2022 (anziché anno per anno).
Pertanto, il MEF procederà all’accertamento degli eventuali crediti formativi mancanti per il triennio 2020/2022 solamente successivamente al 31/12/2022 e i revisori potranno maturare crediti formativi per i tre anni fino a tale data, sia attraverso il canale FAD/MEF che presso gli Enti formatori terzi accreditati, gli Ordini professionali e le Società di revisione.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo