Ai cittadini italiani residenti all’estero sono richiesti requisiti diversi rispetto a quelli richiesti a coloro che vivono in Italia in merito al riacquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale. Ad offrire i chiarimenti è l’Agenzia delle entrate con la risposta 627 del 27 settembre scorso.
Il fatto
Un cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE, acquista a gennaio 2020 con agevolazioni prima casa un immobile grezzo in Italia, da destinare ad abitazione principale.
A marzo 2021 lo ha venduto e ha riacquistato un immobile con un garage e un posto scoperto applicando anche in questo caso le medesime agevolazioni.
La domanda
Il contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate se è obbligato al trasferimento della residenza in Italia entro la scadenza dei 18 mesi, nel Comune in cui si trova la nuova abitazione acquistata.
L’analisi e la risposta
La normativa attualmente in vigore dispone tra i requisiti per accedere all’agevolazione che l’acquirente che risiede in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto, deve trasferire la residenza nel Comune dove ha acquistato il nuovo fabbricato.
Con la risposta 627/2021, l’Agenzia afferma che per coloro che si trovano all’estero non è necessario procedere con tale adempimento, specificando quanto segue: Coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell’agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all’estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. Si ritiene, infatti, che tale obbligo (analogamente all’obbligo di residenza) non possa essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all’estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata “a propria abitazione principale”.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, quindi, sia per il primo che per il secondo acquisto, la normativa non richiede di adibire l’immobile ad abitazione principale e quindi di trasferire la residenza. È necessario semplicemente che l’immobile rappresenti la prima casa sul territorio italiano.
Inoltre, l’Agenzia specifica che “la condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’AIRE, ma può essere autocertificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di acquisto”.
Rita Martin – Centro Studi CGN